Art. 6 
 
                     Norma di prima applicazione 
 
    1. I proprietari dei rifugi esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento  provvedono,  entro  cinque  anni,  a
renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. 
    Il presente regolamento regionale e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia. 
 
      Milano, 15 febbraio 2010 
 
                              FORMIGONI 
 
    (Acquisito il  parere  della  competente  Commissione  consiliare
nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione  della
giunta regionale n. 8/11213 del 10 febbraio 2010).