Art. 6 Norma di prima applicazione 1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro cinque anni, a renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 15 febbraio 2010 FORMIGONI (Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 8/11213 del 10 febbraio 2010).