Art. 11 
 
Adeguamento  urbanistico  delle  strutture  di  allevamento   animale
                   nell'Area sorrentino-agerolese 
 
    1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel  territorio
dei comuni  facenti  parte  dell'area  di  produzione  del  formaggio
«Provolone del Monaco DOP», indicati  nel  relativo  disciplinare  di
produzione, realizzate  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico
territoriale  dell'Area  sorrentino-amalfitana),   in   deroga   alla
normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti  nei  predetti
comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti  dalle  direttive
n.  91/629/CEE  e  n.   98/58/CE   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  nonche'   alle   vigenti   norme   igienico-sanitarie,
indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge
regionale n. 35/1987 su  cui  insistono,  sempre  che  vi  sia  stata
continuita'   nell'attivita'   zootecnica,    da    comprovare    con
certificazione  rilasciata  dalle  competenti   autorita'   sanitarie
locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  resa
dall'allevatore interessato. 
    2. Con apposito regolamento, da  emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
vincoli cui soggiacciono  le  strutture  di  allevamento  oggetto  di
interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonche' i criteri  per
la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado. 
    3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad  adeguare  i  propri
strumenti  urbanistici  in  relazione  ai  contenuti   del   presente
articolo.