Art. 11 Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese 1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio «Provolone del Monaco DOP», indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n. 91/629/CEE e n. 98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n. 35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuita' nell'attivita' zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorita' sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato. 2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonche' i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado. 3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.