Art. 12 
 
                     Norma finale e transitoria 
 
    1. Le istanze  finalizzate  ad  ottenere  i  titoli  abilitativi,
denuncia inizio attivita' o permesso  a  costruire,  richiesti  dalla
vigente normativa nazionale e regionale per  la  realizzazione  degli
interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere  presentate
entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
    2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati  entro
il termine perentorio di cui  al  comma  1  si  concludono  entro  il
termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi. 
    3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e  5  non
sono cumulabili  con  gli  ampliamenti  eventualmente  consentiti  da
strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici. 
    4.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli  interventi
realizzati,  i  soggetti  pubblici   e   privati   interessati   alla
realizzazione degli interventi previsti dalla presente  legge  devono
comunicare alla regione Campania l'oggetto  e  la  consistenza  degli
interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida.
Le linee guida previste  dalla  presente  legge  sono  emanate  dalla
Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge stessa.