Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge si fa riferimento  alle  seguenti
definizioni: 
      a) per aree urbane degradate si intendono  quelle  compromesse,
abbandonate, a basso livello di naturalita', dismesse o  improduttive
in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici  in  coerenza
al Piano territoriale regionale (PTR) di  cui  alla  legge  regionale
13/2008; 
      b) per  edifici  residenziali  si  intendono  gli  edifici  con
destinazione d'uso residenziale prevalente nonche' gli edifici rurali
anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo; 
      c) la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito  delle
zone agricole e produttive e' determinata  nella  misura  minima  del
settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio; 
      d) per superficie lorda dell'unita' immobiliare si  intende  la
somma delle superfici delimitate dal perimetro  esterno  di  ciascuna
unita' il cui volume, fuori terra, abbia un'  altezza  media  interna
netta non inferiore a metri 2,40; 
      e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda gia'
edificata ai sensi della normativa vigente alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge; 
      f) la volumetria lorda da assentire non comprende le  cubature,
da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni,
necessarie a garantire  il  risparmio  energetico  e  le  innovazioni
tecnologiche in edilizia; 
      g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere  di
urbanizzazione primaria; 
      h) per distanze minime e  altezze  massime  dei  fabbricati  si
intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o,  in
assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.
1444 (Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765).