Art. 4 
 
               Interventi straordinari di ampliamento 
 
    1. In deroga agli strumenti  urbanistici  vigenti  e'  consentito
l'ampliamento fino al venti  per  cento  della  volumetria  esistente
degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli  edifici
di volumetria non superiore ai  mille  metri  cubi  e  degli  edifici
residenziali composti da non piu' di due  piani  fuori  terra,  oltre
all'eventuale piano sottotetto. 
    2. L'ampliamento di cui al comma 1 e' consentito: 
    a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo  2,
comma 1, lettere b) e  c),  la  cui  restante  parte  abbia  utilizzo
compatibile con quello abitativo; 
    b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso  degli
edifici interessati, fatta eccezione per quelli di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b); 
    c) su edifici  residenziali  ubicati  in  aree  urbanizzate,  nel
rispetto  delle  distanze  minime  e  delle   altezze   massime   dei
fabbricati; 
    d) su edifici residenziali ubicati in aree  esterne  agli  ambiti
dichiarati in atti formali  a  pericolosita'  idraulica  e  da  frana
elevata o molto elevata; 
    e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite  ad  alto
rischio vulcanico; 
    f) per la realizzazione di  opere  interne  non  incidenti  sulla
sagoma  e  sui   prospetti   delle   costruzioni   e   comunque   non
successivamente frazionabili. 
    3. Per gli edifici  a  prevalente  destinazione  residenziale  e'
consentito,   in   alternativa   all'ampliamento   della   volumetria
esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria  esistente
non residenziale a volumetria residenziale per una quantita'  massima
del venti per cento. 
    4. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori: 
    a) l'utilizzo di tecniche  costruttive,  anche  con  utilizzo  di
materiale    eco-compatibile,    che     garantiscano     prestazioni
energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti
di indirizzo regionali e dalla vigente  normativa.  L'utilizzo  delle
tecniche costruttive ed  il  rispetto  degli  indici  di  prestazione
energetica  fissati  dalla  Giunta  regionale  sono  certificati  dal
direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei  lavori.
Gli interventi devono essere realizzati da una ditta  con  iscrizione
anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC). In mancanza di detti  requisiti  non
e' certificata l'agibilita', ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia
-Testo A), dell'intervento realizzato; 
    b) la conformita' alle norme sulle costruzioni in zona sismica; 
    c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8
e 9 del decreto ministeriale  14  giugno  1989,  n.236  (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',  l'adattabilita'  e
la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  edilizia  residenziale
pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
dell'eliminazione  delle  barriere  architettoniche),  al  fine   del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 
    5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento,  sui  quali
sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non
puo' essere modificata la destinazione d'uso  se  non  siano  decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 
    6.  L'ampliamento  non  puo'   essere   realizzato   su   edifici
residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali  al
momento  della  richiesta  dell'ampliamento  non  sia  in  corso   la
procedura  di   accatastamento.   L'ampliamento   non   puo'   essere
realizzato, altresi', in aree individuate, dai  comuni  provvisti  di
strumenti  urbanistici  generali  vigenti,   con   provvedimento   di
consiglio comunale motivato da esigenze di carattere  urbanistico  ed
edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
    7.  Nelle  zone  agricole  sono   consentiti   i   mutamenti   di
destinazione  d'uso,  non  connessi  a  trasformazioni  fisiche,   di
immobili  o  di  loro  parti,   regolarmente   assentiti,   per   uso
residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo
o  per  attivita'  connesse  allo  sviluppo  integrato   dell'azienda
agricola.