Art. 5 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione 1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti e' consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unita' immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. 2. L'aumento di cui al comma 1 e' consentito: a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo; b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati; c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati; d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosita' idraulica e da frana elevata o molto elevata; e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico. 3. Il numero delle unita' immobiliari residenziali originariamente esistenti puo' variare, purche' le eventuali unita' immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati. 4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, l'incremento dell'altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h). 5. Per la realizzazione dell'aumento e' obbligatorio: a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non e' certificata l'agibilita', ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dell'intervento realizzato; b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); c) la conformita' alle norme sulle costruzioni in zona sismica. 6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non puo' essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 7. L'aumento non puo' essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'aumento non puo' essere realizzato, altresi', in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.