Art. 5 
 
       Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione 
 
    1. In deroga agli strumenti  urbanistici  vigenti  e'  consentito
l'aumento,  entro  il  limite  del  trentacinque  per  cento,   della
volumetria esistente degli edifici  residenziali  per  interventi  di
demolizione  e  ricostruzione,  all'interno   della   stessa   unita'
immobiliare  catastale  e  delle  pertinenze  esterne  asservite   al
fabbricato. 
    2. L'aumento di cui al comma 1 e' consentito: 
      a) su edifici a destinazione abitativa ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), la cui  restante  parte  abbia  utilizzo
compatibile con quello abitativo; 
      b) per interventi che  non  modificano  la  destinazione  d'uso
prevalente degli edifici interessati; 
      c) su edifici residenziali ubicati  in  aree  urbanizzate,  nel
rispetto  delle  distanze  minime  e  delle   altezze   massime   dei
fabbricati; 
      d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli  ambiti
dichiarati in atti formali  a  pericolosita'  idraulica  e  da  frana
elevata o molto elevata; 
      e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto
rischio vulcanico. 
    3.   Il   numero   delle    unita'    immobiliari    residenziali
originariamente esistenti puo' variare, purche' le  eventuali  unita'
immobiliari  aggiuntive  abbiano  una  superficie  utile  lorda   non
inferiore a sessanta metri quadrati. 
    4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di  cui  al
comma 1, l'incremento dell'altezza preesistente  fino  al  venti  per
cento oltre il limite previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h). 
    5. Per la realizzazione dell'aumento e' obbligatorio: 
      a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche  con  utilizzo  di
materiale    eco-compatibile,    che     garantiscano     prestazioni
energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti
di indirizzo regionali e dalla normativa  vigente.  L'utilizzo  delle
tecniche costruttive ed  il  rispetto  degli  indici  di  prestazione
energetica  fissati  dalla  Giunta  regionale  sono  certificati  dal
direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei  lavori.
Gli interventi devono essere realizzati da una ditta  con  iscrizione
anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di
detti  requisiti  non   e'   certificata   l'agibilita',   ai   sensi
dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, dell'intervento realizzato; 
      b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di  cui  al  decreto
ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle
barriere architettoniche negli edifici privati); 
      c) la conformita' alle norme sulle costruzioni in zona sismica. 
    6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento,  sui  quali
sia stato realizzato l'aumento ai sensi  della  presente  legge,  non
puo' essere modificata la destinazione d'uso  se  non  siano  decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 
    7. L'aumento non puo' essere realizzato su  edifici  residenziali
privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento  della
richiesta  dell'ampliamento  non  sia  in  corso  la   procedura   di
accatastamento. L'aumento non puo' essere  realizzato,  altresi',  in
aree individuate,  dai  comuni  provvisti  di  strumenti  urbanistici
generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio
di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.