Art. 6 
 
                             Prima casa 
 
    1. In deroga alla previsione di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della  presente
legge possono  essere  realizzati  sugli  edifici  contenenti  unita'
abitative destinate a prima casa dei  richiedenti,  intendendosi  per
prima casa quella di residenza anagrafica,  per  i  quali  sia  stata
rilasciata  la  concessione  in   sanatoria   o   l'accertamento   di
conformita', ai  sensi  degli  articoli  36  e  37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero per i quali sia stata
presentata, nei termini previsti dalla legislazione  statale  vigente
in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi  diritto,
e siano state versate le somme prescritte.