Art. 7 
 
               Riqualificazione aree urbane degradate 
 
    1.  La  risoluzione  delle  problematiche   abitative   e   della
riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente,  in
linea con le finalita' e  gli  indirizzi  della  legge  regionale  n.
13/2008, puo' essere attuata attraverso la promozione dello  sviluppo
sostenibile della citta' e con strategie per  la  valorizzazione  del
tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il  miglioramento
delle economie locali e l'integrazione sociale. 
    2. Al riguardo possono essere individuati  dalle  amministrazioni
comunali, anche su proposta dei  proprietari  singoli  o  riuniti  in
consorzio,  con  atto  consiliare  da  adottare  entro   il   termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,  ambiti
la cui trasformazione urbanistica ed  edilizia  e'  subordinata  alla
cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio,  e
in rapporto al valore della trasformazione, di  aree  o  immobili  da
destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione
minima inderogabile di spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
collettive, a  verde  pubblico  o  a  parcheggi  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti  ambiti
devono  essere  privilegiate  le  aree  in  cui  si  sono  verificate
occupazioni abusive. 
    3. In tali ambiti, al fine di favorire la  sostituzione  edilizia
nelle aree urbane da riqualificare  di  cui  al  comma  2,  anche  in
variante agli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito l'aumento,
entro il limite del cinquanta per cento, della  volumetria  esistente
per  interventi  di  demolizione,  ricostruzione  e  ristrutturazione
urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione
all'inserimento,  nella  programmazione,  di  fondi  per   l'edilizia
economica e popolare, indicando  allo  scopo  opportuni  stanziamenti
nella  legge  di  bilancio,  previa  individuazione  del   fabbisogno
abitativo, delle categorie  e  delle  fasce  di  reddito  dei  nuclei
familiari in emergenza. 
    4.  Se  non  siano  disponibili   aree   destinate   a   edilizia
residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in  variante
agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di
cui al comma 2  contenenti  solo  aree  da  utilizzare  per  edilizia
residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e
nuclei familiari con disagio abitativo. 
    5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con
dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  in  deroga  agli
strumenti  urbanistici  generali,  sono  consentiti   interventi   di
sostituzione edilizia a parita' di volumetria  esistente,  anche  con
cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione  di
una quota non inferiore al trenta per cento per  le  destinazioni  di
edilizia  sociale  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai  fini
dell'esenzione dell'obbligo di notifica  degli  aiuti  di  stato,  ai
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della  Comunita'
europea). La volumetria derivante dalla  sostituzione  edilizia  puo'
avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in  misura
non superiore al dieci per  cento,  esercizi  di  vicinato,  botteghe
artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili
gia' adibiti ad attivita' manifatturiere industriali,  artigianali  e
di grande distribuzione commerciale, le attivita' di produzione o  di
distribuzione gia' svolte nell'immobile assoggettato  a  sostituzione
edilizia devono essere cessate  e  quindi  non  produrre  reddito  da
almeno tre anni antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle  zone  agricole  e
produttive, delle aree e degli interventi individuati all'articolo 3,
per  edifici  non  superiori  a  diecimila   metri   cubi   destinati
prevalentemente ad uffici, e' consentito il mutamento di destinazione
d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in
misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel
rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al  comma
4 dell'articolo 4 ovvero del comma 5 dell'articolo 5. 
    7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici  generali  vigenti
possono  individuare,  con  provvedimento  del   consiglio   comunale
motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio,  entro  il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aree nelle quali  non  sono  consentiti  gli
interventi di cui al comma 5. 
    8. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la  Giunta
regionale approva linee guida con particolare  riguardo  all'uso  dei
materiali  per  l'edilizia  sostenibile  e  puo',  in  ragione  degli
obiettivi di riduzione del disagio abitativo  raggiunti,  determinare
le  modalita'  delle  trasformazioni  possibili   anche   promuovendo
specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.