(Pubblicato nel numero straordinario al Bollettino Ufficiale 
della regione autonoma Trentino-Alto Adige  n.  9/I-II  del  4  marzo
                                2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
                   (legge urbanistica provinciale) 
 
    1. All'art. 86 della legge urbanistica provinciale sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Con deliberazione della Giunta  provinciale,  sentito  il
Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti
a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile,  anche  per  il
calcolo del contributo di  concessione,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
          a) e' garantito lo  scomputo  dagli  indici  edilizi  delle
murature perimetrali degli edifici, dei solai  e  di  altri  elementi
costruttivi   finalizzati   al   miglioramento   delle    prestazioni
energetiche; nel caso di edifici di  nuova  costruzione,  tali  opere
sono computate per la determinazione della distanza, ma  non  per  la
determinazione dell'altezza; 
          b) per gli edifici che presentano  livelli  di  prestazioni
energetiche superiori a quelli obbligatori previsti  dal  regolamento
di attuazione di  questo  capo,  oltre  allo  scomputo  dagli  indici
previsto dalla lettera a), e' riconosciuto un incremento volumetrico,
anche per il calcolo  degli  altri  indici  edilizi,  determinato  in
rapporto alla qualita' del livello di prestazione, fermo restando  il
rispetto delle norme in materia di distanze; questa  lettera  non  si
applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; 
          c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli  indici
massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in  alternativa
all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), e' prevista  la
facolta' di richiedere la riduzione del contributo di concessione  in
misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di
richiesta dell'incremento  volumetrico  previsto  nella  lettera  b),
presentata  successivamente  all'ottenimento  della   riduzione   del
contributo  di   concessione,   il   riconoscimento   dell'incremento
volumetrico e' subordinato al pagamento di un importo  corrispondente
alla somma determinata  a  titolo  di  riduzione  del  contributo  di
concessione, maggiorato degli interessi legali.»; 
      b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Le  agevolazioni  individuate  con  la  deliberazione
della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano  anche  in
deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei  regolamenti
comunali vigenti, se le stesse risultano  piu'  favorevoli.  In  ogni
caso le agevolazioni previste dal  comma  3  si  computano  anche  in
aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi  gia'  previsti
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti  edilizi  comunali  per
fattispecie diverse da quelle  previste  dal  comma  3.  Qualora  gli
strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni
corrispondenti  a  quelle  di  citi   al   comma   3,   resta   ferma
l'applicazione delle misure comunali piu' favorevoli. 
        3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera  a),  si
applicano anche agli edifici che presentano  livelli  di  prestazione
energetica obbligatori. In attesa della  deliberazione  della  Giunta
provinciale prevista dal comma 3 e per la  prima  applicazione  della
lettera a) del medesimo  camma,  fatte  salve  le  disposizioni  piu'
favorevoli  previste  dagli  strumenti  di   pianificazione   e   dai
regolamenti comunali, si applicano i  seguenti  criteri  di  scomputo
degli indici edilizi: 
          a) nel caso di edifici di nuova  costruzione,  lo  spessore
delle murature  esterne,  delle  tamponature  o  dei  muri  portanti,
superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e  tutti  i
maggiori volumi e superfici necessari  ad  ottenere  una  prestazione
energetica obbligatoria o di livello superiore non  sono  considerati
nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici  e  nei
rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25  centimetri  per  gii
elementi verticali e di copertura  e  di  15  centimetri  per  quelli
orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti e' ammessa  la
deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  alla
disciplina provinciale e comunale relativa alle  distanze  minime  di
protezione del nastro stradale, nonche' alle  altezze  massime  degli
edifici; 
          b)  nel  caso  di  interventi  su  edifici  esistenti   che
comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli  elementi
di copertura, e' ammessa la deroga all'atta del rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze  minime  tra  gli
edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro  stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore  delle
pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli
elementi di copertura; la deroga puo' essere esercitata nella  misura
massima da entrambi gli  edifici  confinanti;  sono  fatte  salve  le
disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.».