(Pubblicato nel numero straordinario al Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 4 marzo 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) 1. All'art. 86 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri: a) e' garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza; b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), e' riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualita' del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), e' prevista la facolta' di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico e' subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano piu' favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi gia' previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di citi al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali piu' favorevoli. 3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo camma, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi: a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gii elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti e' ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici; b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, e' ammessa la deroga all'atta del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.».