Art. 11 
 
  Inserimento dell'art. 903-bis nella legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  l'art.  103  della  legge  urbanistica  provinciale  e'
inserito il seguente: 
    «Art.   103-bis(Ultimazione   dei   lavori   e   certificato   di
agibilita').  -  1.  Entro  sei  mesi  dall'ultimazione  dei   lavori
l'interessato presenta al comune una  certificazione  di  un  tecnico
abilitato  in  merito  alla  conformita'  delle  opere  al   progetto
autorizzato e ad eventuali relative varianti. 
    2. Con la certificazione di conformita' prevista nel comma  1  il
tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti
alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilita' dei locali e
la conformita' dei lavori alle nonne igienico-sanitarie, nonche' alle
norme in materia di barriere architettoniche  e  di  sicurezza  degli
impianti; la certificazione e'  richiesta  con  riguardo  alle  nuove
costruzioni nonche' in relazione ai seguenti interventi: 
      a) lavori di recupero  di  edifici  esistenti  che  interessino
parti strutturali degli edifici; 
      b) cambi di destinazioni d'uso, con o  senza  opere,  anche  di
singole unita' immobiliari. 
    3. Alla certificazione prevista nel comma 1 e' allegata copia del
collaudo   statico,   di   conformita'   alle   norme   antisismiche,
dell'attestato. di certificazione energetica  e  della  dichiarazione
presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti. 
    4.  Nel  caso  di  nuove  costruzioni,  il  comune  rilascia   il
certificato di agibilita' entro sessanta giorni  dalla  presentazione
della certificazione prevista nel  comma  2  e  della  documentazione
prevista  nel  comma  3.  Decorso  inutilmente  il  predetto  termine
l'agibilita' si intende attestata. Per gli interventi che interessano
edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da  parte
del comune e l'agibilita' si intende riconosciuta per  effetto  della
certificazione prevista nel comma 1. 
    5. Nel caso di opere  pubbliche  l'agibilita'  e'  attestata  dal
soggetto  competente  mediante  la  presentazione  al  comune   della
certificazione prevista nel comma 1 e della  documentazione  prevista
nel comma 3. 
    6. I comuni effettuano controlli a campione sulle  certificazioni
presentate.  Se  viene  accertata  la  mancata  presentazione   delle
certificazioni,   attestazioni   e    dichiarazioni    previste    da
quest'articolo  entro  i  termini  previsti,  il  comune  applica  le
sanzioni pecuniarie previste dall'art. 24, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del  2001.  Le  predette  sanzioni
sono ridotte del 50 per cento  se  l'interessato  presenta  gli  atti
richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune. 
    7. Rimane  fermo  l'esercizio  del  potere  di  dichiarazione  di
inagibilita' di un edificio o di parte di esso da parte  del  comune,
ai sensi delle norme vigenti in materia. 
    8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata  in  vigore
di quest'articolo che risultino privi delle  certificazioni  previste
da quest'articolo, l'agibilita' si intende attestata in seguito  alla
presentazione  della  certificazione  di  un  tecnico  abilitato   di
conformita' dell'edificio o degli interventi  eseguiti  sullo  stesso
alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti,  secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti  con  deliberazione   della   Giunta
provinciale, considerando anche  la  disciplina  vigente  al  momento
dell'esecuzione degli interventi.».