Art. 13 Modificazioni dell'art. 106 della legge urbanistica provinciale 1. All'art. 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 1 e' inserito il seguente periodo: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.»; b) la lettera a) del comma 2 e' abrogata; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Se la relazione di cui al comma 4 e' redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista dell'opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell'opera. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilita'.».