Art. 13 
 
   Modificazioni dell'art. 106 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  All'art.  106  della  legge  urbanistica   provinciale   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla fine del comma 1 e' inserito il seguente periodo:  «Con
deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i  modelli  per
la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' e  la  relativa
documentazione e sono  indicati  gli  atti  e  le  certificazioni  da
acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.»; 
      b) la lettera a) del comma 2 e' abrogata; 
      c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Se la relazione di cui al comma 4 e'  redatta  da  un
tecnico abilitato diverso dal progettista dell'opera, la stessa  deve
essere sottoscritta anche dal  progettista  dell'opera.  Resta  fermo
quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilita'.».