Art. 14 
 
   Modificazione dell'art. 950 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. Dopo-  il  comma  4  dell'art.  150  della  legge  urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 86,  comma  3,  i
regolamenti e le deliberazioni  di  attuazione  di  cui  al  comma  4
possono stabilire, previa intesa con  il  Consiglio  delle  autonomie
locali,  che  determinati  standard  e  limiti  minimi  previsti  dai
medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata  applicazione,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati  delle
comunita' e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di
pianificazione territoriale alle disposizioni  attuatine  recate  dai
predetti provvedimenti di attuazione.».