Art. 14 Modificazione dell'art. 950 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo- il comma 4 dell'art. 150 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: «4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati delle comunita' e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuatine recate dai predetti provvedimenti di attuazione.».