Art. 15 Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti 1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al-bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita' architettonica e dell'efficienza energetica, nonche' delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo. 2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'art. 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purche' soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantita' di volume assentila e determinata ai sensi dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale. 3. Il contributo di concessione e' computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2. 4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., e' prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, e' riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. 5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali piu' favorevoli. 6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati; b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato; c) non siano assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano; d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale; e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza e' accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attivita' istruttoria di cui al comma 9. 7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi. 8. Per il conseguimento delle finalita' indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativi accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda e' depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale. 9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11. 10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, puo' presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. II parere e' trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato. 11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato puo' diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere. 12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi al sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o piu' deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione. 13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti. 14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'art. 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale e' ridotto a trenta giorni. 15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.