Art. 15 
 
Misure  straordinarie  di  agevolazione   per   la   riqualificazione
         architettonica e ambientale degli edifici esistenti 
 
    1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di  valorizzazione
del  contesto   urbanistico-insediativo   e   delle   caratteristiche
paesaggistico-ambientali e identitarie  del  territorio  provinciale,
contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al-bisogno
abitativo, la Provincia  promuove,  in  cooperazione  con  i  comuni,
misure di riqualificazione a carattere straordinario  del  patrimonio
edilizio esistente dal punto di vista della qualita' architettonica e
dell'efficienza     energetica,     nonche'     delle      condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza  delle  strutture,  secondo  quanto
previsto da quest'articolo. 
    2. Nel rispetto della  disciplina  stabilita  da  quest'articolo,
sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di  demolizione
e ricostruzione, come definiti dall'art. 99, comma 1,  lettere  f)  e
g), della legge  urbanistica  provinciale,  degli  edifici  esistenti
previsti nei commi  4  e  6  di  quest'articolo,  da  attuarsi  anche
mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche
diverse da quelle esistenti  e  mediante  la  modifica  dell'area  di
sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto  diverso
da quello originario purche' soggetto alla medesima  destinazione  di
zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura
del 15  per  cento,  oltre  alla  quantita'  di  volume  assentila  e
determinata  ai  sensi   dell'art.   86   della   legge   urbanistica
provinciale. 
    3. Il contributo di concessione e'  computato  in  rapporto  agli
incrementi volumetrici previsti nel comma 2. 
    4. Se, sulla base  di  apposita  convenzione  con  il  comune  ed
eventualmente anche con ITEA s.p.a., e' prevista la realizzazione  di
alloggi previsti nell'art.  1,  comma  3,  lettera  d),  della  legge
provinciale 7 novembre 2005,  n.  15,  concernente  "Disposizioni  in
materia di politica provinciale  della  casa  e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere
a  disposizione  dei  soggetti  interessati  mediante  locazione,  e'
riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria  esistente  del
10  per  cento.  Nei  medesimi  casi  si  applica  l'esonero   totale
dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo
criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. 
    5. Qualora gli strumenti urbanistici  e  i  regolamenti  comunali
prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4,
resta ferma l'applicazione delle misure comunali piu' favorevoli. 
    6. Quest'articolo  si  applica  con  riguardo  agli  edifici  che
soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
      a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata
in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati; 
      b) abbiano prevalente destinazione  a  carattere  residenziale;
gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono  riconosciuti  a
condizione che il volume a  destinazione  non  residenziale  non  sia
computato; 
      c)  non  siano  assoggettati  alla  disciplina  in  materia  di
insediamenti  storici,  di  beni  ambientali,  beni  culturali  e  di
patrimonio edilizio montano; 
      d)  gli  interventi  siano  compatibili  con  le   disposizioni
normative in materia di rischio e di  pericolo  stabilite  dal  piano
generale  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche  e   dal   piano
urbanistico provinciale; 
      e)  presentino  condizioni  di  degrado   o   di   obsolescenza
strutturale, energetica o  architettonica,  anche  sotto  il  profilo
dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui
sussistenza e' accertata dalla struttura  provinciale  competente  in
materia  di  urbanistica   e   tutela   del   paesaggio   nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di cui al comma 9. 
    7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici  a
carattere   residenziale,   anche   costituenti   organismi   edilizi
complessi. 
    8. Per il conseguimento delle finalita' indicate al  comma  1,  i
soggetti interessati aventi titolo presentano alla  Provincia,  entro
dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  quest'articolo,
apposita domanda di riqualificazione insediativi accompagnatoria  del
progetto definitivo sotto il  profilo  architettonico,  corredata  da
duplice copia dello stesso su supporto informatico.  In  particolare,
la domanda e' depositata presso le sedi periferiche  della  struttura
provinciale competente in materia di  urbanistica  e  di  tutela  del
paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico
ai comuni territorialmente interessati  ed  alla  predetta  struttura
provinciale. 
    9. La struttura provinciale competente in materia di  urbanistica
e   tutela   del   paesaggio   cura   l'istruttoria    per    l'esame
paesaggistico-architettonico dei progetti e si  pronuncia,  anche  in
deroga  alle  norme  vigenti,  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   verificando
l'adeguatezza  della   proposta   progettuale   di   riqualificazione
insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere  previsto
nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini  prescritti  da
quest'articolo, la struttura provinciale  competente  in  materia  di
urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine previsto nel comma 11. 
    10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun
comune  territorialmente  interessato  pubblica  al  rispettivo  albo
apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo
di affissione dell'avviso, puo' presentare  osservazioni  al  comune.
L'organo competente del comune esprime,  entro  i  successivi  trenta
giorni, parere vincolante  in  merito  ai  contenuti  della  proposta
progettuale con riguardo  agli  aspetti  urbanistici,  tenendo  conto
delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti  per  il
dimensionamento residenziale. II parere  e'  trasmesso  entro  cinque
giorni  alla  struttura  provinciale   competente   in   materia   di
urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato. 
    11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal  comma
10, il soggetto interessato puo' diffidare l'amministrazione comunale
al rilascio del parere entro  venti  giorni  dalla  diffida,  decorsi
inutilmente i quali si prescinde dal parere. 
    12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi al  sensi  dei
commi 9, 10 e 11  la  Giunta  provinciale  approva  con  una  o  piu'
deliberazioni gli elenchi dei progetti che  possono  beneficiare  del
regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da
quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni  per  la  loro
esecuzione. 
    13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel  comma
12  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della   Regione   e
costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali  con
riferimento ai progetti assentiti. 
    14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le  deliberazioni
previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune
sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'art.  102,  comma
1, della legge urbanistica provinciale e' ridotto a trenta giorni. 
    15. Con deliberazione della  Giunta  provinciale  possono  essere
formulate  direttive  per  l'applicazione  di  quest'articolo  e,  se
necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.