Art. 16 
 
Modificazioni  degli  articoli  36  e  149  della  legge  urbanistica
                             provinciale 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 36 della  legge  urbanistica  provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nella lettera c) le parole: "le distanze fra le  costruzioni
e dai confini," sono soppresse; 
      b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
        "i) l'ordinamento della commissione edilizia,  se  il  comune
intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui e'
richiesto il parere  della  commissione;  in  caso  di  nomina  della
commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni: 
          1) non possono essere nominati componenti della commissione
consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per  gli  assessori
competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 
          2)  i  liberi  professionisti  nominati  componenti   della
commissione, nonche' gli studi o altre forme associative  presso  cui
operano in via continuativa i medesimi componenti, possono  assumere,
nell'ambito  del  territorio  del  comune,  solamente  incarichi   di
progettazione di opere e impianti pubblici; 
          3)  il  numero  massimo   dei   componenti,   compreso   il
presidente, non puo' superare rispettivamente cinque componenti,  nel
caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,  e  sette
componenti per i comuni con popolazione pari  o  superiore  ai  5.000
abitanti;". 
    2. Dopo il comma 4-bis  dell'art.  149  della  legge  urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      "4-ter. I comuni  costituiscono  le  commissioni  edilizie  nel
rispetto delle condizioni previste  dalla  lettera  i)  del  camma  1
dell'art. 36, come sostituita dal camma 1 dell'art.  16  della  legge
provinciale  concernente  "Modificazioni  della   legge   urbanistica
provinciale,  altre  disposizioni  in   materia   di   incentivazione
dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di  urbanistica
e   riqualificazione   architettonica   degli   edifici    esistenti,
modificazione  della   legge   provinciale   sui   lavori   pubblici,
modificazione della legge provinciale sul commercio  e  modificazione
della legge provinciale  14  aprile  1998,  n.  5  (Disciplina  della
raccolta differenziata dei rifiuti)% in occasione del  primo  rinnovo
delle commissioni  edilizie  successivo  all'entrata  in  vigore  del
medesimo art. 16, anche in assenza di un adeguamento dei  regolamenti
edilizi al medesimo art. 16 e comunque a  decorrere  dal  1°  gennaio
2011".