Art. 16 Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale 1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) le parole: "le distanze fra le costruzioni e dai confini," sono soppresse; b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui e' richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni: 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonche' gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici; 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non puo' superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;". 2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 149 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: "4-ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del camma 1 dell'art. 36, come sostituita dal camma 1 dell'art. 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)% in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo art. 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo art. 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011".