Art. 17 Modificazione dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: "3-bis. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche -con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dal comitato di gestione del parco ed il parere della CPC e' sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.".