Art. 17 
 
   Modificazione dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  37  della  legge   urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      "3-bis. La disciplina  relativa  all'esercizio  dei  poteri  di
deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche -con riguardo ai
piani dei parchi. In tal caso, ferme restando  le  procedure  per  la
richiesta ed  il  rilascio  del  titolo  edilizio,  le  funzioni  del
consiglio comunale sono svolte dal comitato di gestione del parco  ed
il  parere  della  CPC  e'  sostituito  dal  parere  della  struttura
provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.".