Art. 18 
 
    Sostituzione dell'art. 39 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. L'art. 39 della legge urbanistica  provinciale  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art.  39  (Comparti  edificatori).  -  1.  Il  piano  regolatore
generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione
di comparti edificatori, comprendenti  uno  o  piu'  edifici  o  aree
costituenti insieme un'unita' minima d'intervento. 
    2. La realizzazione degli interventi nell'ambito del comparto  e'
subordinata alla costituzione  di  un  consorzio  fra  i  proprietari
interessati per la presentazione di un unico titolo edilizia,  previa
stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e
le modalita' di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima  del
valore degli  immobili  del  comparto  ovvero  degli  indici  edilizi
ammessi  dal  piano  regolatore  generale  di  cui  al  comma  3   e'
rappresentata  da  un  unico  soggetto,  si  puo'  prescindere  dalla
costituzione del consorzio; in  tal  caso  le  funzioni  e  i  poteri
riconosciuti  da  quest'articolo  al  consorzio  sono  attribuiti  al
predetto soggetto. 
    3. Il  consorzio  e'  costituito  dai  soggetti  interessati  che
rappresentino almeno il 60 per cento del valore  degli  immobili  del
comparto  o  degli  indici  edilizi  ammessi  dal  piano   regolatore
generale, anche determinati ai sensi dell'art. 53, comma  3,  lettera
b),  mediante  atto  sottoscritto.  All'atto  di   costituzione   dei
consorzio e' allegato un programma degli interventi da realizzare  ed
i  criteri  di  riparto  degli  oneri  e   dei   benefici   relativi.
Dell'avvenuta costituzione del consorzio e' data notizia  a  tutti  i
proprietari o aventi titolo compresi nel comparto. 
    4. Il programma degli interventi, accompagnato  dallo  schema  di
convenzione con il  comune  di'  cui  al  comma  2,  e'  soggetto  ad
approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione  possono
essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne  la
conformita'  alle  previsioni  e  ai  criteri  direttivi  del   piano
regolatore  generale  o  dei  piani   attuativi.   La   comunicazione
dell'intervenuta  approvazione  del  programma   e'   notificata   ai
proprietari interessati; con  la  predetta  comunicazione  il  comune
fissa un termine per la stipulazione della convenzione. 
    5. L'approvazione  del  programma  degli  interventi  costituisce
dichiarazione di pubblica utilita'  nonche'  di  indifferibilita'  ed
urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito
ai  sensi  del  comma  3  ha  titolo  per  procedere  all'occupazione
temporanea degli immobili dei proprietari che non  hanno  aderito  al
consorzio per l'esecuzione degli interventi, con diritto  di  rivalsa
delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo,  oppure  per
procedere all'espropriazione degli  immobili  medesimi.  Resta  ferma
l'applicazione   dell'art.   38,   camma   5,   anche   ai   comparti
edificatori.".