Art. 19 Modificazione dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 2 dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale le parole: "in tal caso si applica il comma 4 dell'art. 50" sono sostituite dalle seguenti: "in tal caso si applica l'art. 50, commi 4 e 4-bis".