Art. 19 
 
   Modificazione dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. Nel comma 2 dell'art. 44 della legge  urbanistica  provinciale
le parole: "in tal caso si applica il  comma  4  dell'art.  50"  sono
sostituite dalle seguenti: "in tal caso si applica l'art. 50, commi 4
e 4-bis".