Art. 2 Inserimento dell'art. 25-bis nella legge urbanistica provinciale 1. Dopo l'art. 25 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Stralci del piano territoriale della comunita'). - 1. Il piano territoriale della comunita' puo' essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o piu' dei contenuti previsti dall'art. 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 per le varianti, il piano territoriale della comunita' puo' essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano e' preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'art. 21. 2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunita', nell'ambito dell'accordo-quadro di programma previsto dall'art. 22, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'art. 22, comma 6. 3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunita', comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'art. 6. 4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunita' e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo. 5. Se nel territorio della comunita' sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'art. 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 148, comma 6-octies, lettera e).».