Art. 2 
 
  Inserimento dell'art. 25-bis nella legge urbanistica provinciale 
 
    1. Dopo l'art. 25 della legge urbanistica provinciale e' inserito
il seguente: 
    «Art. 25-bis (Stralci del piano territoriale della comunita').  -
1. Il piano territoriale  della  comunita'  puo'  essere  adottato  e
approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad  uno  o  piu'
dei contenuti previsti dall'art. 21. Parimenti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 25 per le varianti, il  piano  territoriale  della
comunita' puo' essere aggiornato anche per stralci  tematici.  A  tal
fine l'adozione del piano e' preceduta da un accordo con la Provincia
inteso a definire i temi prioritari da trattare e le  fasi  temporali
per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto
dall'art. 21. 
    2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane  ferma  la  preventiva
definizione da parte della comunita', nell'ambito dell'accordo-quadro
di programma previsto dall'art. 22, dei criteri ed indirizzi generali
per la formulazione del piano territoriale, nel  rispetto  di  quanto
stabilito  dalla  deliberazione  della  Giunta  provinciale  prevista
nell'art. 22, comma 6. 
    3. Per la formazione e approvazione  del  piano  o  dei  relativi
aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le  disposizioni
procedurali previste  per  il  piano  territoriale  della  comunita',
comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'art. 6. 
    4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale  della
comunita' e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano  il  piano
regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale  o
dal  relativo  piano  stralcio,  in  osservanza  delle   disposizioni
procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo. 
    5.  Se  nel  territorio  della  comunita'  sono  stati  approvati
esclusivamente piani stralcio del piano  territoriale,  al  di  fuori
degli ambiti tematici  considerati  dai  medesimi  piani  stralcio  i
comuni  possono  solamente  adottare  varianti  ai  piani  regolatori
generali secondo quanto stabilito  dall'art.  148.  In  tal  caso  il
comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche  il  parere  della
CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 148, comma
6-octies, lettera e).».