Art. 21 
 
   Modificazione dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  46  della  legge   urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      "4-bis. Il comma 4 non si applica al  piano  attuativo  a  fini
generali.".