Art. 22 
 
   Modificazioni dell'art. 50 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. All'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 4 e' sostituita dal seguente: 
        "4.  Quando  e'  opportuno  e  tecnicamente   possibile,   il
consiglio  comunale  puo'  deliberare  di  ridurre   l'ambito   della
lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata.
In  tal  caso  l'edificazione  delle  aree  escluse  dal   piano   di
lottizzazione resta  subordinata  all'approvazione  di  un  piano  di
lottizzazione  integrativo  e  al   pagamento   del   contributo   di
concessione previsto dall'art. 115 in  misura  doppia  rispetto  alle
tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative  concessioni
edilizie,"; 
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma  4,
il comune puo' stabilire, anche su richiesta  degli  interessati,  di
fare ricorso, in sostituzione della  procedura  di  approvazione  del
piano di lottizzazione, alla formazione di un  comparto  edificatorio
ai sensi dell'art. 39.".