Art. 22 Modificazioni dell'art. 50 della legge urbanistica provinciale 1. All'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituita dal seguente: "4. Quando e' opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale puo' deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall'art. 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie,"; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune puo' stabilire, anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi dell'art. 39.".