Art. 23 
 
   Modificazione dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Il  comma  1-bis  dell'art.  58   della   legge   urbanistica
provinciale e' sostituito dal seguente: 
      "1-bis. Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono
essere stabiliti indirizzi e criteri per  l'eventuale  fissazione  da
parte degli strumenti  di  pianificazione  territoriale  comunale  di
standard per la realizzazione, nell'ambito di nuove aree residenziali
o di aree  a  destinazione  pubblica,  di  parchi-gioco,  giardini  e
piccoli orti nonche' di parcheggi e depositi per biciclette.".