Art. 23 Modificazione dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 1-bis dell'art. 58 della legge urbanistica provinciale e' sostituito dal seguente: "1-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti indirizzi e criteri per l'eventuale fissazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale comunale di standard per la realizzazione, nell'ambito di nuove aree residenziali o di aree a destinazione pubblica, di parchi-gioco, giardini e piccoli orti nonche' di parcheggi e depositi per biciclette.".