Art. 26 
 
  Inserimento dell'art. 78-bis nella legge urbanistica provinciale 
 
    1. Dopo l'art. 78 della legge urbanistica provinciale e' inserito
il seguente: 
    "Art. 78-bis(Riconoscimenti per progetti di  rilevante  interesse
architettonico o urbanistico).  -  1.  La  Provincia  puo'  conferire
riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti
privati che abbiano commissionato  o  ideato  progetti  di  rilevante
interesse architettonico o urbanistico. 
    2. Ai fini dei riconoscimenti  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta
provinciale nomina un'apposita commissione  composta  da  tecnici  ed
esperti nelle  discipline  dell'urbanistica,  dell'architettura,  del
paesaggio  e   dell'ambiente,   disciplinandone   le   modalita'   di
funzionamento. La partecipazione alla  commissione  non  comporta  la
corresponsione di compensi  e  rimborsi  spese  a  qualsiasi  titolo.
L'attivita' di segreteria della commissione e' svolta dalla struttura
provinciale  competente  in  materia  di  urbanistica  e  tutela  del
paesaggio. 
    3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti  di  cui  al
comma  1  sono  inseriti  in  apposito  elenco  istituito  presso  la
struttura provinciale competente in materia di urbanistica  e  tutela
del paesaggio che provvede alla sua tenuta e  al  suo  aggiornamento.
L'elenco e' pubblicato nel sito web della Provincia. 
    4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma
1 possono riportare sul  prospetto  principale  o  comunque  in  modo
pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente
e dell'esecutore nonche' del riconoscimento di particolare  interesse
architettonico o urbanistico. 
    5. Il rilascio della  concessione  edilizia  o  la  presentazione
della  denuncia  di  inizio  di  attivita'  per  l'effettuazione   di
interventi sulle opere di cui al comma 4 e' subordinato  al  rilascio
del parere  preventivo  della  struttura  provinciale  competente  in
materia di urbanistica e tutela  del  paesaggio  che  si  esprime  in
merito  alla  compatibilita'  degli  interventi  con  il  particolare
interesse architettonico o urbanistico dell'opera.".