Art. 26 Inserimento dell'art. 78-bis nella legge urbanistica provinciale 1. Dopo l'art. 78 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: "Art. 78-bis(Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico). - 1. La Provincia puo' conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico. 2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell'urbanistica, dell'architettura, del paesaggio e dell'ambiente, disciplinandone le modalita' di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L'attivita' di segreteria della commissione e' svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. 3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L'elenco e' pubblicato nel sito web della Provincia. 4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore nonche' del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico. 5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attivita' per l'effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 e' subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilita' degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell'opera.".