Art. 27 Modificazione dell'art. 80 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 3 dell'art. 80 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: "3-bis, Nell'ambita di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprieta' privata, previo assenso dei proprietari, purche' l'intervento sia di limitata entita' rispetto all'iniziativa complessiva e purche' il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.".