Art. 27 
 
   Modificazione dell'art. 80 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  80  della  legge   urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      "3-bis,  Nell'ambita  di   progetti   di   riqualificazione   o
valorizzazione ambientale e  paesaggistica  i  comuni,  con  oneri  a
proprio carico, possono  intervenire  anche  su  beni  di  proprieta'
privata, previo assenso dei proprietari, purche' l'intervento sia  di
limitata entita' rispetto all'iniziativa  complessiva  e  purche'  il
progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.".