Art. 28 
 
   Modificazione dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  100  della   legge
urbanistica provinciale e' sostituita dalla seguente: 
      "b) gli interventi che interessano piu' unita'  immobiliari  di
edifici   soggetti   a   restauro,   risanamento    conservativo    o
ristrutturazione, con esclusione degli interventi  autorizzati  dagli
organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio
che possono formare oggetto di presentazione di  denuncia  di  inizio
attivita', gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione  e
ricostruzione e gli interventi autorizzati ai  sensi  dell'art.  121,
comma 3;".