Art. 28 Modificazione dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale e' sostituita dalla seguente: "b) gli interventi che interessano piu' unita' immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attivita', gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 121, comma 3;".