Art. 29 
 
  Modificazioni' dell'art. 922 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge  urbanistica  provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nel primo periodo le parole: "Il rilascio della  concessione
o la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' edilizia  per
la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi per
la ricostruzione"; 
      b) nel secondo periodo le parole: ", sentito  il  parere  della
CPC," sono soppresse; 
      c) alla fine e' inserito il seguente periodo: "Per il  rilascio
dell'autorizzazione del comune si applica l'art. 112, comma 3,".