Art. 29 Modificazioni' dell'art. 922 della legge urbanistica provinciale 1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo le parole: "Il rilascio della concessione o la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' edilizia per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi per la ricostruzione"; b) nel secondo periodo le parole: ", sentito il parere della CPC," sono soppresse; c) alla fine e' inserito il seguente periodo: "Per il rilascio dell'autorizzazione del comune si applica l'art. 112, comma 3,".