Art. 3 
 
Modificazioni  degli  articoli  33  e  148  della  legge  urbanistica
                             provinciale 
 
    1. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge urbanistica  provinciale,
dopo le parole: «salvi i casi di motivata urgenza» sono  inserite  le
seguenti:  «,  le  varianti  per  opere  pubbliche,  quelle  previste
dall'art. 55, comma 4, e altre eventuali tipologie  di  varianti  non
sostanziali individuate con il regolamento di attuazione». 
    2. Al comma 4 dell'art. 148 della legge urbanistica  provinciale,
le parole: «fermo restando che non possono essere  adottate  piu'  di
tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere
pubbliche,  di  motivata  urgenza  e  gli  obblighi  di   adeguamento
derivanti dal vigente ordinamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fermo restando che non possono essere adottate piu' di tre  varianti
nello stesso biennio e non e'  ammessa  l'adozione  di  varianti  nel
semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale,  fatte  salve
le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonche'  quelle
previste dall'art. 55,  comma  4,  e  altre  eventuali  tipologie  di
varianti  non  sostanziali  individuate   con   il   regolamento   di
attuazione». 
    3. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.