Art. 3 Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: «salvi i casi di motivata urgenza» sono inserite le seguenti: «, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'art. 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione». 2. Al comma 4 dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale, le parole: «fermo restando che non possono essere adottate piu' di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che non possono essere adottate piu' di tre varianti nello stesso biennio e non e' ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonche' quelle previste dall'art. 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione». 3. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.