Art. 32 
 
   Sostituzione dell'art. 146 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. L'art. 146 della legge urbanistica provinciale  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 146 (Disposizioni particolari per il territorio individuato
ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della  legge  provinciale
16 giugno 2006, n. 3). - 1. Nel caso del Comune  di  Trento  e  degli
altri comuni compresi nel territorio individuato ai  sensi  dell'art.
11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3  del  2006,  la
convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalita' di
svolgimento  della  conferenza  e  delle  fasi  di  confronto  e   di
consultazione prodromiche alla  stipulazione  dell'accordo-quadro  di
programma previsto nell'art.  22  di  questa  legge.  La  convenzione
individua inoltre i temi e gli argomenti  fondamentali  che  sono  da
considerare  nell'accordo-quadro  di  programma  in   ragione   delle
interazioni e degli aspetti di reciproco  interesse  tra  i  medesimi
comuni. 
    2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro  di  programma,
il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia  limitata  al
proprio  territorio  e  successivamente  adegua  il   proprio   piano
regolatore  generale,  Gli  altri  comuni  compresi  nel   territorio
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a),  della  legge
provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro  di
programma direttamente  mediante  adeguamento  dei  rispettivi  piani
regolatori generali. 
    3. La commissione edilizia del Comune di  Trento  assume  per  il
territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo  restando
che nella stessa commissione e' nominato un soggetto designato  dalla
Giunta provinciale ai sensi dell'articolo S, comma 6, lettera b),  al
quale sono  attribuite  le  prerogative  previste  dal  comma  7  del
medesimo articolo. 
    4. La convenzione prevista  nel  camma  1  puo'  attribuire  alla
commissione  edilizia  del  Comune  di  Trento,  nella   composizione
indicata al comma 3 e  integrata  da  un  rappresentante  del  comune
interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte  degli
altri comuni previsti nel comma 1.  In  caso  contrario  le  funzioni
della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che  non  hanno  inteso
avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla  CUP
e dalla sottocommissione prevista nell'art. 7, comma 4.".