Art. 32 Sostituzione dell'art. 146 della legge urbanistica provinciale 1. L'art. 146 della legge urbanistica provinciale e' sostituito dal seguente: "Art. 146 (Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3). - 1. Nel caso del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalita' di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'art. 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni. 2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale, Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali. 3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che nella stessa commissione e' nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo S, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo. 4. La convenzione prevista nel camma 1 puo' attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell'art. 7, comma 4.".