Art. 33 Inserimento dell'art. 146-bis nella legge urbanistica provinciale 1. Dopo l'art. 146 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: "Art. 146-bis (Disposizioni particolari per la Comunita' della Vallagarina). - 1. Nel territorio della Comunita' della Vallagarina, in deroga a quanto disposto dall'art. 21, i contenuti previsti dal comma 3, lettere i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati dal piano regolatore generale del Comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell'accordo-quadro di programma. L'accordo-quadro di programma, previa assenso della Giunta provinciale, puo' prevedere che siano demandati al piano regolatore generale del Comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall'art. 21. 2. La CPC, con il parere previsto dall'art. 31, comma 3, reso con riguardo al piano regolatore generale del Comune di Rovereto, si pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli specifici indirizzi e criteri previsti dall'accordo-quadro di programma ai sensi del comma 1. 3. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, limitatamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e e). A tal fine nella stessa commissione e' nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.".