Art. 33 
 
  Inserimento dell'art. 146-bis nella legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  l'art.  146  della  legge  urbanistica  provinciale  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 146-bis (Disposizioni particolari per  la  Comunita'  della
Vallagarina). - 1. Nel territorio della Comunita' della  Vallagarina,
in deroga a quanto disposto dall'art. 21, i  contenuti  previsti  dal
comma 3, lettere i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati
dal piano regolatore generale del Comune di Rovereto, con riguardo al
proprio territorio, sulla  base  di  specifici  indirizzi  e  criteri
contenuti  nell'accordo-quadro  di  programma.  L'accordo-quadro   di
programma, previa assenso della Giunta  provinciale,  puo'  prevedere
che siano demandati  al  piano  regolatore  generale  del  Comune  di
Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall'art. 21. 
    2. La CPC, con il parere previsto dall'art. 31, comma 3, reso con
riguardo al piano regolatore generale  del  Comune  di  Rovereto,  si
pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli  specifici
indirizzi e criteri  previsti  dall'accordo-quadro  di  programma  ai
sensi del comma 1. 
    3. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume  per  il
territorio del medesimo comune le funzioni della  CPC,  limitatamente
alle competenze ad essa attribuite ai sensi  dell'art.  8,  comma  2,
lettere b) e e). A tal fine nella stessa commissione e'  nominato  un
soggetto designato dalla Giunta provinciale, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste
dal comma 7 del medesimo articolo.".