Art. 34 Modificazioni dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale 1. All'art. 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 6-bis e' abrogata; b) nella lettera c) dei comma 6 sexies le parole: "o con il superamento nella percentuale massima del 20 per cento degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole zone dalle norme di attuazione che interessano il territorio di un solo comune" sono soppresse; c) dopo il comma 6-sexies sono inseriti i seguenti: "6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunita' della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'art. 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'art. 99 della legge provinciale n. 22 del 1991. 6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7; b) i pareri obbligatori previsti nell'art. 8, comma 2, lettera e), concernenti le tipologic d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione; c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell'art. 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'art. 22, la valutazione di coerenza e' effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere e' richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed e' rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del parere e' trasmessa alla Provincia. 6 nonies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunita' della CPC, l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'art. 112, commi 3 e 4, ai inni del rilascio della concessione in deroga, e' subordinata al rilascio dei seguenti pareri: a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonche' per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri; b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a). 6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991.".