Art. 34 
 
   Modificazioni dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  All'art.  148  della  legge  urbanistica   provinciale   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la lettera b) del comma 6-bis e' abrogata; 
      b) nella lettera c) dei comma 6 sexies le  parole:  "o  con  il
superamento nella percentuale massima del 20 per cento  degli  indici
urbanistico-edilizi previsti per  le  singole  zone  dalle  norme  di
attuazione che interessano il territorio  di  un  solo  comune"  sono
soppresse; 
      c) dopo il comma 6-sexies sono inseriti i seguenti: 
        "6 septies. Fino alla nomina da parte di  ciascuna  comunita'
della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in  materia
di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge  provinciale  n.  22
del 1991 e'  ammesso  ricorso  alla  Giunta  provinciale  secondo  le
procedure previste nell'art. 101 della legge provinciale  n.  22  del
1991, con esclusione dei provvedimenti previsti  nell'art.  99  della
legge provinciale n. 22 del 1991. 
        6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione
del PTC, per l'esercizio delle  competenze  attribuite  alla  CPC  si
applicano le seguenti disposizioni transitorie: 
          a) per il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica  si
applica il comma 7; 
          b) i pareri obbligatori  previsti  nell'art.  8,  comma  2,
lettera  e),  concernenti  le  tipologic  d'intervento  edilizio   di
particolare   rilevanza   sotto   il    profilo    paesaggistico    e
architettonico,  sono  rilasciati   relativamente   agli   interventi
individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente
sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione; 
          c) in seguito alla redazione del documento concernente  gli
esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell'art.  22,
comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che  si
esprime in merito alla  coerenza  delle  varianti  con  il  documento
medesimo. In seguito alla stipula  dell'accordo-quadro  di  programma
previsto nell'art. 22,  la  valutazione  di  coerenza  e'  effettuata
rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC.
Il parere e' richiesto dal comune contestualmente alla  richiesta  di
valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia
di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5,  lettera
a), di quest'articolo, ed e' rilasciato nel termine di trenta giorni;
copia del parere e' trasmessa alla Provincia. 
        6 nonies. Fino alla nomina da  parte  di  ciascuna  comunita'
della CPC, l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'art.
112, commi 3 e 4, ai inni del rilascio della concessione  in  deroga,
e' subordinata al rilascio dei seguenti pareri: 
          a) se gli  immobili  interessati  non  sono  soggetti  alla
tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale  competente
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli  interventi
in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e
con  la  destinazione  di  zona  nonche'  per   gli   interventi   di
riqualificazione urbanistica ed edilizia  da  destinare  ad  esercizi
alberghieri; 
          b) del parere della commissione edilizia comunale, per  gli
interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a). 
        6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma
6 nonies, lettera a), si applica anche ai  procedimenti  di  rilascio
delle deroghe urbanistiche disciplinati  dall'art.  104  della  legge
provinciale n. 22 del 1991.".