Art. 35 
 
  Inserimento dell'art. 62-bis nella legge urbanistica provinciale 
 
    1. Dopo l'art. 62 della legge urbanistica provinciale e' inserito
il seguente: 
    "Art. 62-bis (Disposizioni in materia di aree destinate  a  verde
pubblico). - 1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle
vigenti previsioni dei piani  regolatori  generali,  ogni  intervento
edilizio  diverso  dalla  manutenzione  straordinaria,   restauro   o
risanamento conservativo di edifici  esistenti  e'  subordinato  alla
preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una
convenzione con il comune, per stabilire le modalita' e le condizioni
per l'esecuzione degli interventi ammessi. In  alternativa  al  piano
attuativo il comune puo' rilasciare la concessione  edilizia,  previa
stipula  di  apposita  convenzione  con  gli  interessati,  intesa  a
stabilire le modalita' e le condizioni  per  la  realizzazione  degli
interventi. 
    2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono  sulla  disciplina  dei
piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in
vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le  previsioni  dei  piani
regolatori  generali  piu'  restrittive  rispetto  alle  disposizioni
recate da quest'articolo.".