Art. 37 Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi 1. Per sostenere in particolare i territori con potenzialita' turistiche inespresse e incentivare un'offerta ricettiva responsabile e sostenibile, la Provincia promuove gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dei patrimonio edilizio tradizionale esistente nelle zone montane per destinarlo a forme di residenza turistica rurale diffusa assicurando il presidio ambientale dei luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze degli immobili recuperati. La Provincia individua gli ambiti territoriali in cui possono essere realizzati gli interventi di recupero previsti da quest'articolo. 2. Per consentire il recupero del patrimonio di cui al comma 1 attraverso l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, perseguendo nel contempo l'obiettivo di mantenerne le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche e tipologiche, la Giunta provinciale con deliberazione adotta apposite linee guida progettuali nonche', sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, specifici criteri, modalita' e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui .al presente articolo, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario, quali quelli concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e le dimensioni minime dei locali. Agli interventi previsti da quest'articolo si applica l'art. 61, comma 7, della legge urbanistica provinciale. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Provincia promuove la stipulazione di un accordo di programma con i comuni interessati per l'individuazione degli immobili a cui puo' applicarsi la disciplina prevista da quest'articolo, nonche' degli interventi di recupero ammessi. Lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici e da una schedatura degli edifici da recuperare, redatta secondo le linee guida progettuali e in applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2, e' affisso per trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, puo' presentare osservazioni al comune, che saranno considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo di programma e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della Provincia. L'accordo di programma costituisce, ove occorra, variante al piano regolatore generale e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta, per l'esecuzione degli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Alla conferenza di servizi prevista dall'art. 71 della legge urbanistica provinciale sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle tecnologie indicate nel comma 2 di quest'articolo. Tali esperti sono nominati dalla Giunta provinciale; per la corresponsione dei relativi compensi si applicano le disposizioni in materia di commissioni e comitati provinciali. Questo comma si applica anche agli interventi di recupero dei patrimonio edilizio tradizionale esistente da realizzare direttamente dal proprietario dell'immobile ai sensi del comma 9, in deroga al titolo Ili, capo 11, della legge urbanistica provinciale; a tal fine l'interessato trasmette la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. 5. La Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, puo' realizzare gli interventi di recupero direttamente oppure, nel rispetto dell'ordinamento, tramite propria societa', sostenendone le spese, La Provincia puo', inoltre, sostenere le necessarie spese di allestimento nonche' le eventuali spese connesse a limitate opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio nel rispetto di un loro corretto inserimento nell'ambiente ospitante. 6. La Provincia e' autorizzata a concedere a titolo di contributo a fondo perduto, ai soggetti proprietari diversi dalle imprese, una quota delle spese di recupero degli immobili di proprieta' privata facenti parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente, nonche' delle spese di allestimento sostenute ai sensi del comma 5. Il contributo a fondo perduto e' erogato direttamente a favore del proprietario dell'immobile o della societa' di cui al comma 5, su indicazione del proprietario medesimo, a parziale copertura dell'investimento sostenuto. 7. Gli immobili possono essere acquisiti in proprieta' o, per un periodo non inferiore a quindici anni, in disponibilita' o,con altro diritto reale dalla Provincia o dalla societa' di cui al comma 5. Nel rispetto del vigente ordinamento, la gestione degli immobili recuperati puo' essere affidata a soggetti privati o a societa' pubbliche o a partecipazione mista, anche costituite su iniziativa della societa' di cui al comma 5. 8. Gli immobili recuperati ai sensi di quest'articolo sono soggetti a vincolo di destinazione turistica, annotato nel libro fondiario a cura del comune competente per territorio, per la durata e secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta provinciale. Trovano applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 37-bis, comma 2, della legge provinciale 15 maggio.2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica). Gli stessi immobili non devono essere stati oggetto di cessioni di proprieta' negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge; sono fatte salve le necessarie operazioni di gestione del patrimonio ereditario. 9. Quest'articolo si applica anche nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente siano realizzati direttamente dal proprietario dell'immobile nei limiti e alle condizioni previste nell'accordo di programma di cui al comma 3. In tal caso l'accordo di programma e' concluso su istanza del proprietario medesimo. 10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di attuazione di quest'articolo sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, che subordinera' la concessione del contributo al vincolo di destinazione turistica dell'immobile oggetto di recupero e alla sua messa in disponibilita' a favore dei soggetti gestori individuati. 11. Alle spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'art. 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario), comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con riferimento al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (unita' previsionale di base 61.35.230 - Iniziative di sviluppo finanziate dallo Stato).