Art. 37 
 
Interventi  per  la  valorizzazione  del   patrimonio   di   edilizia
tradizionale  esistente  con  l'impiego  di  sistemi   e   tecnologie
                             innovativi 
 
    1. Per sostenere in particolare  i  territori  con  potenzialita'
turistiche inespresse e incentivare un'offerta ricettiva responsabile
e sostenibile, la Provincia  promuove  gli  interventi  di  recupero,
conservazione e valorizzazione dei patrimonio  edilizio  tradizionale
esistente nelle zone montane per  destinarlo  a  forme  di  residenza
turistica rurale  diffusa  assicurando  il  presidio  ambientale  dei
luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione ambientale  delle
pertinenze degli immobili  recuperati.  La  Provincia  individua  gli
ambiti territoriali in cui possono essere realizzati  gli  interventi
di recupero previsti da quest'articolo. 
    2. Per consentire il recupero del patrimonio di cui  al  comma  1
attraverso l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi in materia di
informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile  e  di  energie
rinnovabili, perseguendo nel contempo l'obiettivo  di  mantenerne  le
originarie   e   tradizionali   caratteristiche   architettoniche   e
tipologiche, la Giunta provinciale con deliberazione adotta  apposite
linee guida progettuali nonche', sentita  la  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale, specifici criteri, modalita'  e
condizioni per la realizzazione degli interventi di cui .al  presente
articolo, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario,  quali
quelli concernenti le altezze interne,  i  rapporti  di  aerazione  e
illuminazione e le dimensioni  minime  dei  locali.  Agli  interventi
previsti da quest'articolo si applica l'art. 61, comma 7, della legge
urbanistica provinciale. 
    3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la  Provincia  promuove
la stipulazione di un accordo di programma con i  comuni  interessati
per  l'individuazione  degli  immobili  a  cui  puo'  applicarsi   la
disciplina prevista da quest'articolo, nonche'  degli  interventi  di
recupero ammessi. Lo schema di accordo  di  programma,  corredato  da
appropriati elementi cartografici e da una schedatura  degli  edifici
da recuperare, redatta  secondo  le  linee  guida  progettuali  e  in
applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della  Giunta
provinciale di cui al comma 2, e' affisso per trenta giorni  all'albo
del comune territorialmente interessato.  Chiunque,  nel  periodo  di
affissione, puo'  presentare  osservazioni  al  comune,  che  saranno
considerate ai fini  della  sottoscrizione  definitiva  dell'accordo.
L'accordo di programma e' pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della
Regione a cura della Provincia. L'accordo di  programma  costituisce,
ove occorra, variante al piano regolatore generale  e  prevale  sulle
disposizioni  dei  regolamenti  edilizi,  ivi  comprese   quelle   di
carattere igienico-sanitario. 
    4. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  se
richiesta, per l'esecuzione degli interventi di recupero si applicano
le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2, della legge  urbanistica
provinciale. Alla conferenza di servizi prevista dall'art.  71  della
legge urbanistica provinciale  sono  chiamati  a  partecipare,  senza
diritto di voto, esperti nelle tecnologie indicate  nel  comma  2  di
quest'articolo. Tali esperti sono nominati dalla Giunta  provinciale;
per  la  corresponsione  dei  relativi  compensi  si   applicano   le
disposizioni in materia di commissioni e comitati provinciali. Questo
comma si applica anche agli interventi  di  recupero  dei  patrimonio
edilizio  tradizionale  esistente  da  realizzare  direttamente   dal
proprietario dell'immobile ai sensi del comma 9, in deroga al  titolo
Ili, capo  11,  della  legge  urbanistica  provinciale;  a  tal  fine
l'interessato trasmette la richiesta di rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica al servizio provinciale competente in materia di tutela
del paesaggio. 
    5.   La   Provincia,   previo   accordo   con   il   proprietario
dell'immobile,   puo'   realizzare   gli   interventi   di   recupero
direttamente oppure, nel rispetto dell'ordinamento,  tramite  propria
societa',  sostenendone  le  spese,  La  Provincia   puo',   inoltre,
sostenere le necessarie spese di allestimento  nonche'  le  eventuali
spese connesse a limitate  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  di
infrastrutturazione del territorio nel rispetto di un  loro  corretto
inserimento nell'ambiente ospitante. 
    6. La Provincia e' autorizzata a concedere a titolo di contributo
a fondo perduto, ai soggetti proprietari diversi dalle  imprese,  una
quota delle spese di recupero degli immobili  di  proprieta'  privata
facenti parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente, nonche'
delle spese di allestimento  sostenute  ai  sensi  del  comma  5.  Il
contributo a fondo perduto  e'  erogato  direttamente  a  favore  del
proprietario dell'immobile o della societa' di cui  al  comma  5,  su
indicazione  del  proprietario   medesimo,   a   parziale   copertura
dell'investimento sostenuto. 
    7. Gli immobili possono essere acquisiti in proprieta' o, per  un
periodo non inferiore a quindici anni, in disponibilita' o,con  altro
diritto reale dalla Provincia o dalla societa' di cui al comma 5. Nel
rispetto  del  vigente  ordinamento,  la  gestione   degli   immobili
recuperati puo' essere affidata  a  soggetti  privati  o  a  societa'
pubbliche o a partecipazione mista, anche  costituite  su  iniziativa
della societa' di cui al comma 5. 
    8. Gli  immobili  recuperati  ai  sensi  di  quest'articolo  sono
soggetti a vincolo di  destinazione  turistica,  annotato  nel  libro
fondiario a cura del comune competente per territorio, per la  durata
e secondo  le  modalita'  definite  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale.  Trovano  applicazione  gli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'art.  37-bis,  comma  2,  della  legge  provinciale  15
maggio.2002, n. 7 (legge provinciale sulla  ricettivita'  turistica).
Gli stessi immobili non devono essere stati oggetto  di  cessioni  di
proprieta' negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data  di  entrata
in vigore di questa legge; sono fatte salve le necessarie  operazioni
di gestione del patrimonio ereditario. 
    9. Quest'articolo si applica anche nel caso in cui gli interventi
di recupero del  patrimonio  edilizio  tradizionale  esistente  siano
realizzati direttamente dal proprietario dell'immobile nei  limiti  e
alle condizioni previste nell'accordo di programma di cui al comma 3.
In tal caso  l'accordo  di  programma  e'  concluso  su  istanza  del
proprietario medesimo. 
    10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  le  disposizioni
di attuazione di quest'articolo sono adottate con deliberazione della
Giunta provinciale, che subordinera' la concessione del contributo al
vincolo di destinazione turistica dell'immobile oggetto di recupero e
alla sua messa  in  disponibilita'  a  favore  dei  soggetti  gestori
individuati. 
    11. Alle spese derivanti dall'applicazione di  quest'articolo  si
provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i  fini  di  cui
all'art. 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi  di  interesse
comunitario), comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994,  n.
4, con riferimento al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (unita'
previsionale di base 61.35.230 - Iniziative  di  sviluppo  finanziate
dallo Stato).