Art. 39 Inserimento dell'art. 32-bis nella legge provinciale sul commercio 1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale sul commercio, nel capo XI, e' inserito il seguente: "Art. 32-bis (Disposizioni transitorie di salvaguardia in materia di strutture e di vendita al dettaglio equiparate). - 1. In attesa della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle superfici di vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle strutture di vendita al dettaglio equiparate a cui si applica la disciplina prevista dal comma 5, primo periodo, dell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 310, come sostituito dall'art. 9, comma 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 5 luglio 2002, n. 1528, non puo' superare i Inviti massimi dl superficie di vendita al dettaglio previsti per l'apertura di ciascuna grande struttura di vendita stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali limiti massimi devono essere rispettati anche in caso di trasferimento di sede e di concentrazione di esercizi commerciali; sono comunque ammessi gli ampliamenti dei singoli esercizi commerciali inseriti nella struttura medesima, secondo la vigente normativa. 2. Il comma 1 non si applica per l'insediamento di esercizi commerciali in complessi edilizi per i quali siano gia' stati ottenuti, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, i provvedimenti edilizi abilitativi richiesti per il predetto insediamento, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d'uso.".