Art. 39 
 
 Inserimento dell'art. 32-bis nella legge provinciale sul commercio 
 
    1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale sul commercio, nel capo
XI, e' inserito il seguente: 
    "Art. 32-bis (Disposizioni transitorie di salvaguardia in materia
di strutture e di vendita al dettaglio equiparate). -  1.  In  attesa
della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle  superfici  di
vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle
strutture di vendita al dettaglio equiparate  a  cui  si  applica  la
disciplina  prevista  dal  comma  5,  primo  periodo,   dell'art.   3
dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio
2001, n. 310, come sostituito dall'art.  9,  comma  2,  dell'allegato
alla deliberazione della Giunta provinciale 5 luglio 2002,  n.  1528,
non puo' superare i  Inviti  massimi  dl  superficie  di  vendita  al
dettaglio previsti per l'apertura di  ciascuna  grande  struttura  di
vendita stabiliti con la deliberazione di cui all'art.  3,  comma  1.
Tali limiti  massimi  devono  essere  rispettati  anche  in  caso  di
trasferimento di sede e di concentrazione  di  esercizi  commerciali;
sono  comunque  ammessi  gli   ampliamenti   dei   singoli   esercizi
commerciali inseriti nella struttura  medesima,  secondo  la  vigente
normativa. 
    2. Il comma 1 non  si  applica  per  l'insediamento  di  esercizi
commerciali in  complessi  edilizi  per  i  quali  siano  gia'  stati
ottenuti, alla  data  di  entrata  in  vigore  di  quest'articolo,  i
provvedimenti  edilizi  abilitativi   richiesti   per   il   predetto
insediamento, ivi compresi quelli necessari ai cambi di  destinazione
d'uso.".