Art. 40 Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) 1. All'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del secondo periodo del comma 3, sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis"; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ferma restando la procedura di localizzazione prevista dal comma 2, ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). I1 medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali puo' essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove cio' sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale.". 2. Gli enti locali o i gestori dei centri di raccolta materiali esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo provvedono al conseguente adeguamento alle disposizioni stabilite dall'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale n. 5 del 1998, entro novanta giorni decorrenti dalla medesima data.