Art. 40 
 
Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998,  n.
       5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) 
 
    1. All'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n.  5  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla fine del secondo periodo del comma 3, sono inserite  le
parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis"; 
      b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        "3-bis.  Ferma  restando  la  procedura   di   localizzazione
prevista dal comma 2, ai centri  di  raccolta  materiali  comunali  o
sovracomunali si applica la disciplina stabilita  dalle  disposizioni
attuative  dell'art.  183,  comma  1,  lettera   cc),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale).  I1
medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni  statali  puo'
essere applicato, su richiesta dei soggetti  interessati,  anche  con
riguardo ai centri di raccolta  materiali  presenti  all'interno  dei
centri  di  raccolta  zonale,  ove  cio'  sia  ritenuto   compatibile
dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in  sede  di
rilascio  dell'autorizzazione  o  dell'aggiornamento   della   stessa
relativa al centro di raccolta zonale.". 
    2. Gli enti locali o i gestori dei centri di  raccolta  materiali
esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo provvedono
al conseguente adeguamento alle disposizioni stabilite  dall'art.  6,
comma 3-bis, della legge provinciale n. 5  del  1998,  entro  novanta
giorni decorrenti dalla medesima data.