Art. 5 
 
   Modificazione dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  43  della  legge   urbanistica
provinciale e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il piano guida puo' inoltre essere approvato anche  per
i fini previsti nell'art. 33, comma 8, dell'allegato  B  della  legge
provinciale n. 5 del 2008.».