Art. 5 Modificazione dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 1 dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente: «1-bis. Il piano guida puo' inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'art. 33, comma 8, dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008.».