Art. 7 
 
   Modificazione dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale e'
sostituito dal seguente: 
      «4. La Giunta provinciale, in sede di  approvazione  del  piano
regolatore  comunale,  verifica  la  compatibilita'  delle  eventuali
previsioni  del   piano   regolatore   generale   concernenti   nuovi
insediamenti  industriali  insalubri  con  le  esigenze.  di   tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di  difesa  della
salute della popolazione  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia.».