Art. 7 Modificazione dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 4 dell'art. 63 della legge urbanistica provinciale e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilita' delle eventuali previsioni del piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze. di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.».