Art. 8 Modificazioni dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale 1. All'art. 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti: «a-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'art. 99, comma 1, lettera b). Resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio in assenza di manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni puntuali degli strumenti di pianificazione territoriale concernenti l'uso dei materiali e le tipologie edilizie; resta altresi' fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali dell'edificio; a-ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio; a-quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarita' contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonche' delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualita' architettonica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a-bis) e g), e' subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a-bis), nella comunicazione e' indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purche' gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.».