Art. 8 
 
   Modificazioni dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale 
 
    1. All'art. 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti: 
        «a-bis)  le  opere  di  manutenzione  straordinaria  previste
dall'art.  99,  comma  1,  lettera  b).  Resta  fermo  l'obbligo   di
richiedere il titolo edilizio per gli interventi che  interessano  le
parti esterne dell'edificio in assenza di manuali  tipologici,  piani
colore  ed   altre   disposizioni   puntuali   degli   strumenti   di
pianificazione territoriale concernenti  l'uso  dei  materiali  e  le
tipologie  edilizie;  resta  altresi'  fermo  l'obbligo  del   titolo
edilizio  per  interventi  che   interessano   elementi   strutturali
dell'edificio; 
        a-ter) gli interventi volti all'eliminazione  delle  barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di  nuovi  volumi
esterni  all'edificio  o  comunque  la  modificazione  della   sagoma
dell'edificio; 
        a-quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi
esterni e gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
edifici;»; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per realizzare gli interventi previsti  nel  comma  1
resta  fermo  il  rispetto,  se  richiesto,   delle   norme   vigenti
antisismiche, in  materia  di  sicurezza,  in  materia  di  lavoro  e
regolarita'   contributiva,   igienico-sanitarie,    di    efficienza
energetica nonche' delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia
di tutela del paesaggio e della qualita' architettonica. L'inizio dei
lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere  a-bis)
e g), e' subordinato alla preventiva comunicazione al  comune,  anche
per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1,  lettera
a-bis), nella comunicazione e' indicata l'impresa a cui si  intendono
affidare i lavori. In caso di violazione del  comma  1  e  di  questo
comma le  opere  si  considerano  realizzate  in  assenza  di  titolo
edilizio. La  sola  omissione  della  comunicazione  al  comune,  ove
richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni  di  cui  al  comma
3-bis.»; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. La sola omissione della comunicazione al  comune  nei
casi  richiesti  dal  comma  1  e  della   segnalazione   all'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi  del
comma 3, purche' gli interventi  risultino  realizzati  nel  rispetto
delle altre condizioni richieste da questa  legge  e  dalle  relative
disposizioni  attuative,  comporta  il  pagamento  di  una   sanzione
pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.».