Art. 9 
 
   Modificazioni dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale 
 
    1.  All'art.  101  della  legge  urbanistica   provinciale   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla fine del comma 2 e' inserito il seguente periodo:  "Con
deliberazione della Giunta provinciale sono approvati  i  modelli  di
domanda  e  la  relativa  documentazione  per  la   richiesta   della
concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e
le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive  al
rilascio della concessione.»; 
      b) nel comma 3 le parole: «all'avvenuto rilascio di  ogni  atto
di assenso, comunque denominato, previsto da altre  disposizioni  per
la  realizzazione  di  opere  e  interventi  di   modificazione   del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'avvenuto rilascio di
ogni atto di assenso, comunque denominato, nonche' alla presentazione
delle  certificazioni  previste  da   altre   disposizioni   per   la
realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio».