Art. 9 Modificazioni dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale 1. All'art. 101 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 2 e' inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.»; b) nel comma 3 le parole: «all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonche' alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio».