Art. 3 
Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 27  dicembre  1982,
  n.   32   (Disciplina   e   regolamentazione   dell'attivita'   dei
  tassidermisti ed imbalsamatori). 
    1. Dopo il primo comma dell'art. 1  della  legge  provinciale  27
dicembre 1982, n. 32 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'autorizzazione  prevista  da  questo  articolo  non  e'
richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi  per
la  democratizzazione,  la  semplificazione   e   la   partecipazione
all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme   in   materia   di
procedimento amministrativo), se l'interessato e' in possesso  di  un
valido titolo autorizzatorio rilasciato da un'autorita'  statale,  da
un'autorita' di altra regione italiana o della provincia di  Bolzano,
ovvero da altra autorita' locale competente.»