Art. 3 Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attivita' dei tassidermisti ed imbalsamatori). 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'autorizzazione prevista da questo articolo non e' richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'art. 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l'interessato e' in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un'autorita' statale, da un'autorita' di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorita' locale competente.»