Art. 4 Modificazioni alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura). 1. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'art. 3 (Stazioni di monta) e' abrogato. b) il secondo comma dell'art. 4 (Centri per la fecondazione artificiale) e' abrogato.