Art. 4 
Modificazioni  alla  legge  provinciale  28  dicembre  1984,  n.   16
  (Disciplina  della  riproduzione  animale  e  modifiche  di   leggi
  provinciali in materia di agricoltura). 
    1. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a)  il  secondo  comma  dell'art.  3  (Stazioni  di  monta)  e'
abrogato. 
      b) il secondo comma dell'art. 4  (Centri  per  la  fecondazione
artificiale) e' abrogato.