(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 15 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole «non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale». sono sostituite dalle seguenti «non inferiore a 44 ore, ne superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4.». 2. All'art. 3 della legge regionale n. 7/1980, come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera b), il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festivita' infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festivita' diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell'ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate».