(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Campania n. 1 del 15 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. All'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7  (Norme
sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle  farmacie
della Regione Campania),  come  modificato  dall'art.  34,  comma  6,
lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n.  1,  le  parole
«non inferiore a 40  ore.  L'orario  giornaliero  deve  prevedere  un
intervallo per il riposo settimanale». sono sostituite dalle seguenti
«non inferiore a 44 ore, ne superiore a 60 ore. L'orario  giornaliero
deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario  settimanale  deve
prevedere il riposo di cui all'articolo 4.». 
    2. All'art. 3 della legge regionale n.  7/1980,  come  modificato
dall'art. 34, comma 6, lettera b),  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non  di  turno  rimangono
chiuse nei giorni di domenica e nelle festivita' infrasettimanali, ad
eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di  apertura  per
tutte  le  festivita'  diverse  dalla  domenica.  Aperture  ulteriori
domenicali sono autorizzate dal consiglio dell'ordine competente  per
territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate».