(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto  l'articolo  117,  comma  terzo  e   comma   sesto,   della
Costituzione; 
    Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione; 
    Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del
piano energetico nazionale in materia di uso razionale  dell'energia,
di risparmio energetico e di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.); 
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192  (Attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento   energetico
nell'edilizia); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,
n.   412   (Regolamento   recante   norme   per   la   progettazione,
l'installazione,  l'esercizio,  e  la  manutenzione  degli   impianti
termici degli  edifici  ai  fini  del  contenimento  dei  consumi  di
energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l.  9  gennaio
1991, n. 10); 
    Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115  (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli  usi  finali
dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della  direttiva
93/76/CEE); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  aprile  2009,
n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul  rendimento  energetico  in
edilizia); 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  26
giugno 2009 (Linee guida nazionali per la  certificazione  energetica
degli edifici); 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia); 
    Vista la legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  "Rete
telematica regionale Toscana"); 
    Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
    Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche  alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in  materia  di
energia"); 
    Visto l'articolo 44 dello Statuto; 
    Visto il regolamento interno della  Giunta  regionale  18  maggio
2009, n. 1; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 12 novembre 2009; 
    Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103
del 30 novembre 2009; 
    Visto il parere del Consiglio delle  autonomie  locali,  espresso
nella seduta del 14 dicembre 2009; 
    Visto il parere delle commissioni consiliari III  e  VI  espresso
nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010,  ai  sensi  dell'articolo
42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 23  febbraio  2010,
n. 181; 
Considerato in particolare che: 
    1. l'articolo 23 sexies della l.r.  39/2005  demanda  alla  fonte
regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione
energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di  importanti
ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso
e di locazione; 
    2. il regolamento previsto dall'articolo  23  sexies  della  l.r.
39/2005 ha altresi'  ad  oggetto  le  modalita'  di  redazione  e  le
indicazioni  tecniche  contenute  nell'attestato  di   certificazione
energetica;  le  modalita'  di  organizzazione,   di   gestione,   di
implementazione del sistema informativo  regionale  sulla  efficienza
energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da  assicurare
la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e  Regione;
le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza  e  controllo
sulle   certificazioni   energetiche    rilasciate    dai    soggetti
certificatori; 
    3. la  disciplina  dell'attestato  di  certificazione  energetica
assume particolare rilievo in quanto detto attestato e' funzionale ad
inserire gli immobili in un  sistema  di  classificazione  energetica
tale da fornire ai potenziali acquirenti e  locatari  un'informazione
oggettiva in merito all'efficienza energetica  degli  edifici  e,  di
conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare; 
    4. in conformita' al decreto 26 giugno 2009  del  Ministro  dello
sviluppo economico  (Linee  guida  nazionali  per  la  certificazione
energetica degli edifici), emanato  in  attuazione  dell'articolo  6,
comma 9 del d.lgs.192/2005, l'attestato di certificazione  energetica
degli  edifici  deve  comprendere  i  dati  relativi   all'efficienza
energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge  e
i valori di riferimento, ovverosia le  classi  prestazionali  in  cui
sono inserite le unita'  immobiliari,  in  modo  da  portare  effetti
positivi sul  valore  di  mercato  degli  immobili,  incentivando  la
riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico; 
    5. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione  di
un sistema informativo  regionale  sull'efficienza  energetica  degli
edifici,  coordinato  e  integrato  sul  territorio,  che   comprende
l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto
regionale degli impianti di climatizzazione,  con  modalita'  che  ne
consentano la conservazione e la fruibilita' nel tempo; 
    6. nell'archivio informatico degli  attestati  di  certificazione
confluiscono direttamente gli attestati di certificazione  energetica
trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura  di
rete regionale di identificazione  ed  accesso  prevista  dalla  l.r.
1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite  per
la  gestione  del  sistema  informativo   regionale   sull'efficienza
energetica degli edifici; 
    7.  nel  catasto  regionale  degli  impianti  di  climatizzazione
confluiscono  i  dati  relativi  all'attivita'  di  controllo   sugli
impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli
ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo  degli
impianti di climatizzazione; i dati  trasmessi  dai  distributori  di
combustibile;   gli   elementi   descrittivi   degli   impianti    di
climatizzazione non desumibili dalle informazioni  gia'  in  possesso
del sistema informativo regionale; 
    8. la struttura regionale competente individua  idonee  modalita'
informatiche che consentono la trasmissione  immediata  dei  dati  al
sistema  informativo  regionale  sull'efficienza   energetica   degli
edifici   nel   rispetto   della   l.r.   1/2004,   che    disciplina
l'infrastruttura  di  rete  regionale,  e  della  l.r.  54/2009,  che
promuove la sistemazione organica  dei  processi  e  delle  procedure
amministrative attraverso la loro digitalizzazione; 
    9. l'infrastruttura di  rete  regionale  consente  di  mettere  a
disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio
regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli
edifici, favorendo lo scambio  delle  informazioni  e  dei  documenti
digitali e assicurando la  gestione  e  l'interazione  dei  dati  tra
comuni, province e Regione; 
    10.  l'infrastruttura  di  rete  consente  l'accesso  al  sistema
informativo regionale sull'efficienza  energetica  degli  edifici  ai
soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione  ed
accesso prevista dalla l.r.  1/2004,  nonche'  a  chiunque  ne  abbia
interesse in relazione ai dati individuati con  decreto  dirigenziale
nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a  tutela  dei  dati
personali, della proprieta' industriale o di qualunque altra forma di
segreto; 
    11.   al   fine   di   consentire   la   corretta   archiviazione
dell'attestato di certificazione energetica il medesimo e' registrato
nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica  secondo
un numero di identificazione progressivo; 
    12. e' necessario stabilire i criteri per la  determinazione  del
rimborso di cui all'articolo 23 quater della  l.r.  39/2005,  tenendo
conto dei  costi  annui  sostenuti  per  l'acquisto  dei  dispositivi
elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione
all'interno dello stesso  sistema  informativo  delle  certificazioni
energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure  di
autenticazione  informatica  e  di  firma   digitale   dei   soggetti
certificatori; 
    13. prima della  stipula  dell'atto  di  trasferimento  a  titolo
oneroso o del  contratto  di  locazione,  il  soggetto  certificatore
incaricato dall'alienante o dal  locatore  trasmette  l'attestato  di
certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale
sull'efficienza  energetica,  e  del  medesimo  attestato  e'   fatta
menzione nell'atto di trasferimento o  nel  contratto  di  locazione,
attraverso il numero di  identificazione  attribuitogli  dal  sistema
informativo stesso; 
    14. in attuazione di quanto previsto  dall'articolo  3-ter  della
l.r. 39/2005, e' necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza dei
comuni sugli attestati di certificazione  energetica  rilasciati  dai
soggetti certificatori,  dettando  le  prescrizioni  essenziali  alle
quali tali verifiche devono uniformarsi  e  demandando  all'autonomia
regolamentare dei comuni stessi  la  disciplina  di  dettaglio  della
suddetta funzione di vigilanza e controllo; 
    15. di accogliere parzialmente  le  raccomandazioni  fornite  nel
parere  delle  competenti  commissioni  consiliari  e   di   adeguare
conseguentemente il testo; 
    16. di accogliere parzialmente  le  raccomandazioni  fornite  nel
parere del Consiglio delle autonomie locali; 
    17. e' necessario  prevedere  una  disposizione  transitoria  che
regoli   le   modalita'   di   presentazione   degli   attestati   di
certificazione  energetica  in  forma  cartacea   fino   al   momento
dell'emanazione  delle  deliberazioni  della  Giunta  regionale   che
disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento  del  sistema
informativo; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Oggetto (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24
febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia), il presente
regolamento individua: 
      a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di
certificazione energetica  di  cui  all'articolo  23-bis  della  l.r.
39/2005; 
      b)  le   modalita'   di   trasmissione   degli   attestati   di
certificazione energetica attraverso procedure informatizzate; 
      c)  le  modalita'  di   svolgimento   delle   verifiche   sulla
regolarita',   sulla   completezza   e   sulla   veridicita'    delle
certificazioni energetiche svolte dai comuni ai sensi dell'articolo 3
ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005; 
      d)   i   casi   di   esclusione   dall'obbligo   di   dotazione
dell'attestato di certificazione energetica; 
      e) le  modalita'  di  accesso  dei  soggetti  certificatori  al
sistema informativo regionale  sull'efficienza  energetica  ai  sensi
dell'articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r. 39/2005; 
      f) i requisiti ed il contenuto della targa  energetica  di  cui
all'articolo 23 bis, comma 7, della l.r. 39/2005; 
      g)  le   modalita'   di   organizzazione,   di   gestione,   di
implementazione del  sistema  informativo  regionale  sull'efficienza
energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005. 
    2. Il presente regolamento disciplina altresi': 
      a) le modalita' di determinazione e corresponsione del rimborso
dovuto alla Regione per le spese sostenute ai fini dell'acquisto  dei
dispositivi elettronici necessari all'accesso al sistema  informativo
regionale sull'efficienza energetica, in attuazione dell'articolo  23
quater, comma 3, della l.r.39/2005; 
      b) le modalita' di raccordo del sistema  informativo  regionale
sull'efficienza energetica con la banca dati regionale  SUAP  di  cui
all'articolo 42 della l.r. 40/2009, in  attuazione  dell'articolo  23
ter, comma 5, della l.r. 39/2005.