Art. 10 
 
Modalita' per la certificazione energetica  degli  edifici  di  nuova
  costruzione   o   degli   edifici   oggetto   di   interventi    di
  ristrutturazione edilizia (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o  a  seguito
della  presentazione  della  denuncia   di   inizio   attivita',   il
proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile  o  chiunque
ne abbia titolo, al  momento  dell'inizio  dei  lavori,  incarica  un
soggetto certificatore di predisporre l'attestato  di  certificazione
energetica.  I  dati  identificativi   del   soggetto   certificatore
incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori. 
    2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed
i relativi allegati, completi in ogni loro parte. 
    3. Al fine di consentire le attivita' di diagnosi, di verifica  o
di controllo in corso d'opera  sulla  certificazione  energetica,  il
direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi  della
costruzione  dell'edificio  o  degli  impianti,  rilevanti  ai   fini
dell'efficienza energetica dell'edificio. 
    4. Nel corso della sua attivita' di diagnosi, di  verifica  o  di
controllo, il soggetto certificatore puo' procedere alle ispezioni  e
al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti  tecnici
adeguati. 
    5. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione
energetica e ne trasmette copia al committente. 
    6. Dell'attestato di certificazione energetica, e' fatta menzione
nel certificato di abitabilita' o agibilita' di cui  all'articolo  86
della l.r. 1/2005. 
    7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della  l.r.39/2005,  il
certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005 e' inefficace  a
qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune  l'attestato  di
certificazione energetica, secondo le modalita' di  cui  all'articolo
19.