Art. 10 Modalita' per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attivita', il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori. 2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte. 3. Al fine di consentire le attivita' di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio. 4. Nel corso della sua attivita' di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore puo' procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati. 5. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente. 6. Dell'attestato di certificazione energetica, e' fatta menzione nel certificato di abitabilita' o agibilita' di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005. 7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r.39/2005, il certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005 e' inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l'attestato di certificazione energetica, secondo le modalita' di cui all'articolo 19.