Art. 11 Modalita' per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. 2. Il soggetto certificatore puo' acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualita' energetica dell'edificio. 3. Nell'ambito della sua attivita' di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore puo' procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarie adeguate. 4. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente. 5. L'attestato di certificazione energetica e' trasmesso a cura del soggetto certificatore, secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 21.