Art. 11 
 
      Modalita' per la certificazione energetica degli edifici 
          esistenti (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Il proprietario dell'edificio  o  chiunque  ne  abbia  titolo,
incarica un soggetto  certificatore  di  predisporre  l'attestato  di
certificazione energetica. 
    2. Il soggetto certificatore puo' acquisire, ove  reperibili,  il
progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della  legge
9  gennaio  1991,  n.  10  (Norme  in  materia   di   uso   razionale
dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione  concernente  la
qualita' energetica dell'edificio. 
    3. Nell'ambito della sua attivita' di diagnosi, di verifica o  di
controllo, il soggetto certificatore puo' procedere alle ispezioni  e
al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle
tecniche necessarie adeguate. 
    4. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione
energetica e ne trasmette copia al committente. 
    5. L'attestato di certificazione energetica e' trasmesso  a  cura
del soggetto certificatore, secondo le modalita' di cui agli articoli
20 e 21.