Art. 12 
 
       Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione 
      energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005) 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g)  della  l.r.
39/2005, i comuni svolgono attivita' di vigilanza sugli attestati  di
certificazione energetica rilasciati dai  soggetti  certificatori.  A
tal fine effettuano verifiche sulla regolarita', la completezza e  la
veridicita' delle attestazioni energetiche  ricevute,  attraverso  il
metodo a campione, determinato secondo la modalita' di cui  al  comma
2. 
    2. Il campione su cui effettuare le verifiche e' scelto, mediante
sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento  degli  attestati
di certificazione energetica presentati nell'anno solare  precedente.
Detto campione e' scelto  nella  misura  del  2  per  cento  tra  gli
attestati relativi  ad  edifici  di  classe  energetica  globale  non
inferiore alla classe A; nella misura del restante 2  per  cento  tra
gli attestati  relativi  ad  edifici  di  classe  energetica  globale
inferiore alla classe A. 
    3. Le verifiche comprendono: 
      a) l'accertamento documentale; 
      b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto
o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel  presente
regolamento ed i risultati espressi; 
      c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori
o ai direttori dei lavori interessati. 
    4. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  e  verifica  i
comuni  possono  effettuare  anche  accertamenti  e  ispezioni  negli
edifici, avvalendosi, ove necessario, dei  metodi  e  delle  tecniche
idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi. 
    5. I comuni  possono  effettuare  verifiche  sugli  attestati  di
certificazione energetica su richiesta di acquirenti  o  locatari  di
edifici. Il costo  di  dette  verifiche  e'  a  carico  dei  soggetti
richiedenti.