Art. 12 Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005) 1. Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attivita' di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarita', la completezza e la veridicita' delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalita' di cui al comma 2. 2. Il campione su cui effettuare le verifiche e' scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente. Detto campione e' scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A. 3. Le verifiche comprendono: a) l'accertamento documentale; b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi; c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati. 4. Per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi. 5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici. Il costo di dette verifiche e' a carico dei soggetti richiedenti.