Art. 13 Modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005. 2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e' gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). 3. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica assicura la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all'esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia. 4. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalita' che ne consentano la conservazione e la fruibilita' nel tempo. 5. Nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori. 6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono: a) i dati relativi all'attivita' di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all'articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005; b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo; c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni gia' in possesso del sistema informativo regionale. 7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalita' per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a). 8. La struttura regionale competente individua idonee modalita' informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell'anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalita' informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica dei dati. 9. La struttura regionale competente puo' comunicare ai comuni la necessita' dell'acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b). 10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. 11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.