Art. 13 
 
Modalita' di organizzazione,  di  gestione,  di  implementazione  del
  sistema informativo regionale sull'efficienza energetica  (articolo
  23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Entro un anno dalla  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della regione Toscana (BURT)  del  presente  regolamento,  la  Giunta
regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative  ed
il funzionamento del sistema  informativo  regionale  sull'efficienza
energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005. 
    2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e'
gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza
energetica in  edilizia,  in  raccordo  con  il  sistema  informativo
regionale  (SIR),  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla   legge
regionale 26 gennaio  2004,  n.  1  (Promozione  dell'amministrazione
elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel
sistema  regionale.  Disciplina  della  "Rete  telematica   regionale
Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54  (Istituzione
del sistema informativo e del sistema  statistico  regionale.  Misure
per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo
sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). 
    3. Il sistema informativo  regionale  sull'efficienza  energetica
assicura la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province  e
Regione, come supporto all'esercizio delle rispettive  competenze  in
materia di efficienza energetica in edilizia. 
    4. Il sistema informativo  regionale  sull'efficienza  energetica
comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione  e
il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalita'
che ne consentano la conservazione e la fruibilita' nel tempo. 
    5. Nell'archivio informatico degli  attestati  di  certificazione
confluiscono direttamente gli attestati di certificazione  energetica
e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori. 
    6.  Nel  catasto  regionale  degli  impianti  di  climatizzazione
confluiscono: 
      a) i dati relativi all'attivita' di controllo sugli impianti di
climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9  del  d.lgs.
192/2005  di  cui  fanno  parte  i  rapporti  di  controllo  previsti
all'articolo  7  del  d.lgs.  192/2005,   redatti   dagli   operatori
incaricati del controllo  e  della  manutenzione  degli  impianti  di
climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori
tecnici incaricati dall'ente competente al controllo  degli  impianti
di climatizzazione, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005; 
      b) i dati trasmessi dai distributori di  combustibile  per  gli
impianti termici degli  edifici  di  cui  al  comma  8  del  presente
articolo; 
      c) gli elementi descrittivi degli impianti  di  climatizzazione
degli edifici non desumibili dalle informazioni gia' in possesso  del
sistema informativo regionale. 
    7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti
competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti
collaborano con la struttura regionale competente alla  gestione  del
sistema informativo regionale  sull'efficienza  energetica,  ai  fini
della definizione delle modalita' per  la  continua  trasmissione  al
sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a). 
    8. La struttura regionale competente individua  idonee  modalita'
informatiche con le quali i  distributori  di  combustibile  per  gli
impianti termici degli edifici provvedono a comunicare  entro  il  31
gennaio di ciascun anno le  informazioni  relative  all'ubicazione  e
alla  titolarita'  di  tutti  gli  impianti  termici  degli   edifici
riforniti nell'anno precedente  agli  enti  competenti  al  controllo
sugli  impianti  di  climatizzazione.  Dette  modalita'  informatiche
consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica dei dati. 
    9. La struttura regionale competente puo' comunicare ai comuni la
necessita' dell'acquisizione degli  elementi  descrittivi  essenziali
degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui  al  comma  6,
lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate  al  SIR  ai
sensi del comma 6 lettere a) e b). 
    10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9
li  trasmettono   attraverso   il   sistema   informativo   regionale
sull'efficienza energetica. 
    11. Qualora i comuni non siano in possesso dei  dati  di  cui  al
comma  9,  essi  provvedono  ad  acquisirli  dai   proprietari,   dai
conduttori o dagli amministratori  dei  condomini  e  li  trasmettono
attraverso   il   sistema   informativo   regionale   sull'efficienza
energetica.