Art. 16 
 
Accesso al  sistema  informativo  regionale  per  lo  svolgimento  di
  pubbliche funzioni (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r.
  39/2005) 
 
    1. I  dati  contenuti  nel  sistema  informativo  sull'efficienza
energetica sono immediatamente accessibili,  nei  limiti  delle  loro
competenze territoriali, da  tutti  i  comuni  e  le  province  della
Regione, tramite l'infrastruttura  di  rete  regionale  di  cui  alla
l.r.1/2004 come  articolazione  regionale  del  sistema  pubblico  di
connettivita' previsto dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
(Codice dell'amministrazione digitale) e nel  rispetto  delle  regole
nazionali di coordinamento informatico.