Art. 16 Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23-ter e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. I dati contenuti nel sistema informativo sull'efficienza energetica sono immediatamente accessibili, nei limiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comuni e le province della Regione, tramite l'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r.1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettivita' previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto delle regole nazionali di coordinamento informatico.