Art. 17 Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23-quater e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte. 2. L'accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 1 e' assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori. 4. La Regione assicura l'accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 1, secondo modalita' che assicurino: a) l'identificazione dei soggetti certificatori; b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attivita' di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori; c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e per la firma elettronica. 5. Le modalita' di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.