Art. 17 
 
Accesso dei soggetti certificatori al sistema  informativo  regionale
  sull'efficienza energetica per  la  redazione  degli  attestati  di
  certificazione energetica (articolo 23-quater e articolo  23-sexies
  della l.r. 39/2005) 
 
    1. I  soggetti  certificatori  accedono  al  sistema  informativo
regionale sull'efficienza energetica per redigere  o  aggiornare  gli
attestati  di  certificazione   energetica   secondo   le   procedure
informatiche appositamente predisposte. 
    2. L'accesso dei soggetti certificatori  al  sistema  informativo
regionale  sull'efficienza  energetica  per  lo   svolgimento   delle
attivita'   indicate   al   comma   1   e'   assicurato    attraverso
l'infrastruttura di rete  regionale  di  identificazione  ed  accesso
prevista dalla l.r.1/2004. 
    3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  la  Regione  stipula  o
aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi  professionali
a cui appartengono i soggetti certificatori. 
    4. La Regione assicura l'accesso ai soggetti certificatori che ne
facciano richiesta per lo svolgimento  delle  attivita'  indicate  al
comma 1, secondo modalita' che assicurino: 
      a) l'identificazione dei soggetti certificatori; 
      b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento
dell'attivita' di certificazione energetica di ciascuno dei  soggetti
certificatori; 
      c)  la  dotazione  dei  dispositivi  elettronici  necessari  ai
soggetti certificatori per l'accesso al sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica e per la firma elettronica. 
    5. Le modalita' di accesso dei soggetti certificatori al  sistema
informativo regionale sull'efficienza  energetica  sono  definite  ed
aggiornate periodicamente con decreto del dirigente  della  struttura
regionale competente alla gestione del sistema medesimo.