Art. 18 
 
Rimborso  delle  spese  sostenute  per  i   dispositivi   elettronici
  necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo  23-quater
  e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Ai sensi dell'articolo  23  quater  della  l.r.  39/2005,  per
l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
e' prevista la corresponsione di un rimborso per le  spese  sostenute
per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari secondo
le modalita' di cui al presente articolo. 
    2.  L'importo  dovuto  per  ogni   dispositivo   elettronico   e'
determinato con  decreto  del  dirigente  della  struttura  regionale
competente  alla   gestione   del   sistema   informativo   regionale
sull'efficienza energetica ed e' stabilito in base al: 
      a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei
dispositivi di autenticazione informatica di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione
digitale); 
      b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei
dispositivi  di  firma   digitale   di   cui   all'articolo   2   del
d.lgs.82/2005; 
      c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei
supporti  informatici   idonei   a   contenere   i   dispositivi   di
autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne  il
funzionamento. 
    3. L'importo  del  rimborso  e'  aggiornato  con  cadenza  almeno
biennale. 
    4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura
regionale competente alla gestione del sistema informativo  regionale
sulla efficienza energetica individua le modalita'  utilizzabili  per
il versamento del rimborso.