Art. 18 Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo 23-quater e articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Ai sensi dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e' prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'importo dovuto per ogni dispositivo elettronico e' determinato con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ed e' stabilito in base al: a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di autenticazione informatica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all'articolo 2 del d.lgs.82/2005; c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei supporti informatici idonei a contenere i dispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne il funzionamento. 3. L'importo del rimborso e' aggiornato con cadenza almeno biennale. 4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica individua le modalita' utilizzabili per il versamento del rimborso.