Art. 19 
 
Modalita'  di  trasmissione   degli   attestati   di   certificazione
  energetica attraverso procedure informatizzate in  caso  di  titoli
  abilitativi edilizi (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo  agli
adempimenti di cui all'articolo  86  della  l.r.1/2005,  il  soggetto
certificatore  trasmette  l'attestato  di  certificazione  energetica
attraverso   il   sistema   informativo   regionale   sull'efficienza
energetica. 
    2.  L'attestato  di  certificazione  energetica   e'   registrato
attraverso   il   sistema   informativo   regionale   sull'efficienza
energetica secondo una numerazione progressiva. 
    3.  L'attestato  di  certificazione  energetica  e'   validamente
compiuto quando e' dotato del numero di identificazione  del  sistema
informativo regionale sull'efficienza energetica. 
    4.  Dell'attestato  di   certificazione   energetica   registrato
attraverso  il  sistema   informativo   e'   fatta   menzione   nelle
certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 presentate  al
comune.