Art. 19 Modalita' di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. 2. L'attestato di certificazione energetica e' registrato attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo una numerazione progressiva. 3. L'attestato di certificazione energetica e' validamente compiuto quando e' dotato del numero di identificazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. 4. Dell'attestato di certificazione energetica registrato attraverso il sistema informativo e' fatta menzione nelle certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 presentate al comune.