Art. 2 
 
         Definizioni (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
      a) per categorie di edifici, le categorie indicate all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412
(Regolamento recante norme  per  la  progettazione,  l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini  del  contenimento  dei  consumi  di  energia,   in   attuazione
dell'articolo 4,  comma  4  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10),
individuate in base alla loro destinazione d'uso; 
      b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli  interventi
cosi' definiti dall'articolo 79,  comma  2,  lettera  d)  della  l.r.
1/2005; 
      c)   per   classe   energetica,   l'intervallo   convenzionale,
delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca
la prestazione energetica dell'edificio, volto  a  rappresentarla  in
modo sintetico. La classe energetica e' riferita  ad  un  particolare
uso energetico quale, ad esempio, la  climatizzazione  invernale,  la
climatizzazione estiva, la produzione di acqua  calda  sanitaria,  la
ventilazione, l'illuminazione e la produzione  di  energia  da  fonte
rinnovabile  dell'edificio  oppure  e'  riferita   alla   prestazione
energetica  globale  dell'edificio,  quale,  ad  esempio,  la  classe
energetica globale. 
    2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa  riferimento
a quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del  decreto  legislativo
19 agosto 2005,  n.  192  (Attuazione  della  direttiva  2002/1991/CE
relativa  al  rendimento  energetico  nell'edilizia),  nonche'   alle
definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo
4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo
6, comma 9, del d.lgs 192/2005.