Art. 2 Definizioni (articolo 23-sexies della l.r. 39/2005) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per categorie di edifici, le categorie indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), individuate in base alla loro destinazione d'uso; b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi cosi' definiti dall'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005; c) per classe energetica, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica e' riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio oppure e' riferita alla prestazione energetica globale dell'edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale. 2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nonche' alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.